diritto.io

Nuove norme sulla imposta di bollo

Testo in vigore al

Titolo VI. Degli atti e scritti per i quali la imposta di bollo e' prenotata a debito

Art. 25

1. Nelle cause e nei procedimenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali nei quali siano interessati amministrazioni dello Stato, enti parificati per legge, nei rapporti tributari, alle amministrazioni stesse, ovvero persone od enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, gli atti, scritti e documenti formati o prodotti nell'interesse delle amministrazioni, degli enti e delle persone suddette, nonche' le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice emessi ad istanza dei medesimi o d'ufficio o nel loro interesse possono scriversi in carta libera, con le limitazioni di cui agli articoli 10 e 20 e salva la prenotazione a debito delle imposte di bollo.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti esecutivi.

3. Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 26

1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

2. Nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio, sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle imposte di bollo quegli atti o documenti che, all'inizio delle cause o dei procedimenti, non fossero in qualunque modo in regola colle disposizioni del presente decreto.

3. Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dell'articolo precedente sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Titolo VII. Obblighi dei giudici, dei funzionari ed ufficiali pubblici e delle parti

Art. 27

1. Tutti gli atti e scritti di qualunque specie che non siano comunque in regola con le prescrizioni del presente decreto non possono essere presentati in giudizio o a qualsiasi pubblico ufficio fino a che non siano stati regolarizzati.

2. La cambiale ed il vaglia cambiario, compresi quelli a vista ed a certo tempo vista, nonche' l'assegno bancario non hanno la qualita' di titoli esecutivi se non siano stati regolarmente bollati sin dall'origine o nel tempo prescritto dalla legge o, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

3. Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la imposta di bollo dovuta e pagato la relativa pena pecuniaria, salvo il disposto della nota all'art. 8 della tariffa.

4. La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 28

1. E' fatto divieto ai magistrati dell'ordine giudiziario e di ogni altra giurisdizione, ai loro ausiliari, ai funzionari ed agli impiegati dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ai segretari delle commissioni e dei collegi amministrativi in genere, ai pubblici ufficiali ed agli arbitri, di emettere provvedimenti o di procedere ad atti delle loro rispettive funzioni sulla presentazione o in relazione ad atti e scritti, libri e registri che non siano in regola con le prescrizioni del presente decreto.

2. In caso di giustificata necessita' ed urgenza il giudice puo' unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto, scritto o registro non in regola con le disposizioni del presente decreto, per darne pronta comunicazione all'Ufficio del registro.

3. In tutti gli altri casi i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ed, in genere, qualsiasi ausiliario del magistrato, nonche' i funzionari dell'ordine amministrativo, devono denunziare agli Uffici del registro le infrazioni commesse per gli atti che loro vengono presentati e trasmettere agli Uffici medesimi i detti atti e scritti.

4. E' pure vietato ai notai, agli avvocati e procuratori legali ed agli agenti di cambio trascrivere o menzionare nei loro atti di ufficio gli atti e i documenti che non siano in regola con le prescrizioni del presente decreto e i titoli esteri senza la indicazione della imposta pagata e dell'Ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento.

5. Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione negli inventari o in altri atti conservativi di atti o scritti non in regola con le prescrizioni del presente decreto salva la trasmissione degli atti e scritti all'Ufficio del registro per l'accertamento della infrazione.

6. Per l'assegno bancario che risulti irregolare di bollo per mancanza
od indisponibilita' di fondi presso il trattario si puo' procedere alla redazione del protesto, fermo restando il disposto della nota dell'art. 8 della tariffa.

Art. 29

1. I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali devono, negli atti di protesto delle cambiali e degli altri effetti di commercio, fare menzione dell'ammontare della imposta di bollo pagata per i detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

Titolo VIII. Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni

Art. 30

1. I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle imposte e sopratasse previste dal presente decreto sono decisi dalle Intendenze di Finanza. Contro tali decisioni, se l'ammontare controverso delle imposte e sopratasse superi L. 50.000, e' ammesso ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione.

2. Il ricorso avanti l'autorita' giudiziaria contro le dette decisioni non potra' essere proposto decorsi sei mesi dalla notificazione della decisione dell'Intendenza o, ove sia stato proposto tempestivamente ricorso al Ministero, dalla notifica della decisione di questo ultimo.

3. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze di Finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'articolo 395, nn. 2 e 3 del Codice di procedura civile.

4. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

Art. 31

1. Quando l'azione giudiziaria sia promossa senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di questo, l'Amministrazione non puo' essere condannata al rimborso delle spese di lite neanche in caso di soccombenza.

Art. 32

1. Non costituisce violazione del presente decreto la mancanza o la insufficienza del bollo quando risulti provato che l'una o l'altra siano state causate esclusivamente dalla impossibilita' di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie, purche' tale circostanza sia fatta risultare dal contesto dell'atto e questo sia presentato per la regolarizzazione all'Ufficio del registro entro tre giorni da quello in cui e' cessata la impossibilita' indicata nell'atto stesso.

Art. 33

1. Sono obbligati solidalmente per le violazioni del presente decreto:

  1. 1) Tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o
    negoziano atti, scritti, cambiali ed altri titoli negoziabili non in regola con le disposizioni dei presente decreto ovvero li trascrivono o enunciano in altri atti o scritti.

  2. 2) Tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un documento o di uno scritto non soggetto a bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

2. Le persone indicate nell'art. 28 ove non osservino gli obblighi o i divieti ad essi imposti dal medesimo articolo sono solidalmente responsabili con le parti per le violazioni relative ad atti o scritti ad esse presentati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Fatta eccezione per le cambiali e gli altri effetti di commercio, per i quali resta fermo il disposto dell'articolo 27 comma secondo, terzo e quarto del presente decreto, la parte a cui viene rimesso un atto o scritto non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' inerente alle violazioni commesse quando entro quindici giorni dalla data del ricevimento lo presenti all'Ufficio del registro per la regolarizzazione col semplice pagamento della imposta.

4. In tal caso il procuratore del Registro accerta la violazione soltanto nei confronti dei trasgressori.

Art. 34

1. Per gli atti di ogni specie formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni e dai Conservatori dei registri immobiliari le sanzioni incorse per violazioni al presente decreto si applicano soltanto a carico del funzionario che ha formato l'atto. Ove alla formazione dell'atto abbiano partecipato piu' funzionari questi sono solidalmente responsabili.

Titolo IX. Sanzioni

Art. 35

1. I magistrati e le altre persone indicate negli articoli 28 e 29 che non osservino gli obblighi od i divieti stabiliti a loro carico dal presente decreto e dall'annessa tariffa sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.

Art. 36

1. Chiunque rediga atti e scritti, pei quali e' dovuta la imposta sin dall'origine, senza il pagamento dell'imposta o con pagamento d'imposta insufficiente, e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000 per ciascun atto.

2. La stessa pena si applica a carico di coloro che facciano uso, senza aver prima pagato la relativa imposta, di atti e scritti non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto.

3. Per le trasgressioni relative alle cambiali ed altri effetti di commercio, nonche' agli atti e documenti soggetti a imposta di quietanza, la pena pecuniaria e' da cinquanta a cento volte la imposta non pagata col minimo di lire 300.

Art. 37

1. Nei casi in cui sia consentito il pagamento dell'imposta in modo virtuale si applicano:

  1. a) per la omessa o tardiva denuncia, una sopratassa uguale a sei decimi della imposta;

  2. b) per la infedele denuncia, una sopratassa uguale a sei quinti della imposta evasa;

  3. c) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza, una sopratassa pari al 12% della imposta.

2. Le stesse disposizioni si applicano per le trasgressioni relative alle imposte che, in base alla tariffa, si corrispondono unicamente in modo virtuale in base a denuncia.

3. Le sopratasse di cui ai precedenti comma, eccettuata quella per infedele denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine.

Art. 39

1. Per gli atti e scritti in violazione al bollo, oltre le sopratasse e le pene pecuniarie previste negli articoli precedenti, e' sempre dovuta l'imposta di bollo non corrisposta o il supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

2. La regolarizzazione degli atti e scritti non conformi alle disposizioni del presente decreto e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro, i quali annotano sul documento regolarizzato l'importo della pena pecuniaria riscossa.

Art. 40

1. Nei casi di falsificazione, di contraffazione e di alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo in modo virtuale, oltre le sanzioni previste dal Codice penale, sono applicabili le pene pecuniarie e le sopratasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento della imposta se questa sia dovuta.

2. Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati.

3. La norma del primo comma si applica anche nella ipotesi prevista dal precedente comma quando nella sentenza sia accertato il precedente uso di un valore di bollo.

Titolo X. Competenza per l'accertamento delle violazioni

Art. 41

1. Per l'accertamento delle trasgressioni contemplate nel presente decreto, per l'applicazione delle sanzioni e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1920, n. 4.

Art. 42

1. Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni al presente decreto, anche se costituenti reato, e' altresi' demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e degli Uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

2. Tutti coloro che a norma delle disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere libri o registri bollati o a conservare atti soggetti a bollo e le persone indicate negli articoli 28 e 29 sono tenuti ad esibire ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma id agli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria i libri, i registri, gli atti e scritti che attengono alla loro attivita' o funzione.

3. L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o scritti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale, sempre che tali atti o scritti si riferiscano a materie in ordine alle quali, a termine dei citati articoli, le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare.

4. I notai peraltro sono in ogni caso tenuti ad esibire gli atti pubblici e le scritture private autenticate, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

5. I funzionari e gli impiegati di cui al primo comma nonche' gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 43

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale al quale devono essere uniti gli atti, scritti, libri e registri che servono alla prova delle violazioni.

2. Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si possono per qualsiasi causa unire al processo verbale, si fa in esso risultare questa circostanza.

3. Il contribuente che intende trattenere gli atti, scritti, libri e registri che dovrebbero essere uniti al processo verbale di accertamento deve depositare all'atto della contestazione della trasgressione, una somma pari all'ammontare della imposta ed al minimo della pena pecuniaria stabilita dalla legge per la violazione relativa a ciascun documento trattenuto.

4. L'autorita' procedente fa constare, nel processo verbale, del detto deposito o della firma o sigla apposta alle carte trattenute dal contribuente.

5. I libri indicati nella prima parte dell'art. 25 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, debbono essere lasciati al contribuente qualora dichiari che occorrano al proprio esercizio commerciale o industriale, ferme in ogni caso le disposizioni dei capoversi 1° e 2° del detto art. 25.

6. Il contribuente e' obbligato a conservare inalterati e, su richiesta dell'Intendente di finanza o dell'autorita' giudiziaria, a presentare in qualsiasi momento gli atti, scritti, libri e registri a lui rilasciati a norma dei precedenti comma.

7. Ove non li presenti o li presenti alterati, ferme le sanzioni di cui all'art. 28 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Titolo XI. Prescrizione

Art. 45

1. L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie previste dal presente decreto si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui la imposta avrebbe dovuto essere pagata.

2. La verificatasi prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione della imposta, della sopratassa e della pena pecuniaria non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti in violazione del presente decreto, senza l'effettivo pagamento della imposta.

3. L'azione del contribuente per la restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sopratasse e pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno dell'effettuato pagamento.

4. Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il disposto della nota all'art. 17 della tariffa e salvo il caso in cui si tratti di moduli gia' bollati col punzone e divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; in tale ultima ipotesi la domanda di rimborso deve, a pena di decadenza, essere presentata all'Intendenza di Finanza entro un anno dalla data dell'entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.