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Sez. 5, Sentenza n. 455 del 12/03/1969 Ud. (dep. 06/06/1969) Rv. 111690 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI -DEPENALIZZAZIONE - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO INTERVENUTA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE DEPENALIZZANTE.*
Stato
decisa il 1969-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111690-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI -DEPENALIZZAZIONE - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO INTERVENUTA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE DEPENALIZZANTE.*

Nel caso di contravvenzione che, ai sensi della legge 3 maggio 1967, n.317 non costituisce piu reato, bensi illecito amministrativo, il giudice - qualora anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa sia gia intervenuta una causa estintiva (amnistia, prescrizione) - deve dichiarare la improcedibilita dell'Azione penale per avvenuta Estinzione del reato. Questa pronunzia e, infatti, piu favorevole all'imputato, in quanto esaurisce il giudizio sulla imputazione, mentre la dichiarazione secondo cui il fatto non e piu preveduto dalla legge come reato importerebbe l'applicazione della sanzione amministrativa da parte del prefetto. (Conf.109455, anno 1968, ed ivi citate V.110625, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)