Sez. 3, Sentenza n. 1426 del 30/05/1963 (Rv. 262136 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - DICHIARAZIONE DEL TERZO - VALORE CONFESSORIO DELLA DICHIARAZIONE DEL TERZO - IMPUGNABILITA - LIMITI - EFFETTI.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - DICHIARAZIONE DEL TERZO - VALORE CONFESSORIO DELLA DICHIARAZIONE DEL TERZO - IMPUGNABILITA - LIMITI - EFFETTI.*
Nell'esecuzione presso terzi, la dichiarazione del terzo puo assimilarsi alla confessione, ma nei limiti consentiti dalla sua funzione strumentale nel processo esecutivo, il che vale che non puo essere contestata che nella stessa fase in cui essa e resa e che procede l'ordinanza di assegnazione. Tale dichiarazione, se positiva, comporta il riconoscimento del diritto del debitore, ossia un accertamento costitutivo che, per sua stessa natura, preclude al terzo la possibilita di eccepire la sua non assoggettabilita alla esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)