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Sez. 5, Sentenza n. 40092 del 06/07/2011 Ud. (dep. 07/11/2011) Rv. 251121 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO | Presupposti di operatività - Valutazione dell'apporto causale delle condotte - Necessità - Fattispecie: bancarotta fraudolenta.
Stato
decisa il 2011-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251121-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO

L'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114 cod. pen.) non può trovare applicazione sulla base della semplice graduazione della gravità delle condotte, ma comporta un esame dell'apporto causale delle condotte stesse; sotto tale profilo la condotta di colui che ricopre il ruolo formale di amministratore della società ed in tale veste omette qualsiasi controllo non solo favorisce la commissione di condotte di reato ma anche fornisce un contributo essenziale ed indefettibile per la realizzazione delle condotte criminose. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, affermandone la responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, non ha concesso l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. all'amministratore formale che rivendicava un ruolo minore rispetto all'amministratore di fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)