Decisione della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza [notificata con il numero C(2001) 1461] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/462/CE, CECA)
Testo in vigore al
Art. 5
Il consigliere-auditore provvede al corretto svolgimento dell'audizione e promuove l'obiettività dell'audizione e dell'eventuale successiva decisione. Egli provvede in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità dell'illecito, vengano presi in considerazione nell'elaborazione dei progetti di decisione della Commissione.
Art. 6
1. I terzi che intendono essere sentiti, siano essi persone, imprese o associazioni di persone o imprese, devono presentare una richiesta scritta d'audizione unitamente ad una comunicazione scritta in cui dimostrino di avere interesse all'esito del procedimento.
2. Le decisioni sull'audizione di soggetti terzi sono adottate su consultazione del direttore competente.
3. In caso di decisione negativa, i richiedenti sono informati per iscritto sui motivi per i quali si ritiene che non abbiano dimostrato d'avere un interesse sufficiente ad essere sentiti. Viene inoltre fissato il termine entro il quale essi possono presentare eventuali osservazioni scritte.
Art. 7
1. L'audizione orale può essere richiesta soltanto nelle osservazioni scritte trasmesse in risposta ad una lettera inviata all'interessato dalla Commissione.
2. Le lettere di cui al paragrafo 1 sono quelle che:
a) accompagnano una comunicazione degli addebiti o obiezioni;
b) invitano i soggetti terzi, che abbiano dimostrato di avere un interesse sufficiente ad essere sentiti, a presentare osservazioni scritte;
c) informano il denunciante che la Commissione ritiene che gli elementi raccolti non dimostrino l'esistenza dell'illecito, invitandolo a presentare per iscritto eventuali ulteriori osservazioni.
3. Le decisioni sull'audizione orale degli interessati sono adottate su consultazione del direttore competente.
Art. 8
1. Qualsiasi persona, impresa o associazione di persone o di imprese che abbia ricevuto una o più lettere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e che abbia motivo di ritenere che la Commissione possieda documenti che non sono stati resi noti e che sono tuttavia necessari per l'esercizio effettivo del diritto al contraddittorio, può sollecitare l'accesso a tali documenti con richiesta motivata.
2. La decisione motivata su tale richiesta è comunicata alla persona, all'impresa o all'associazione richiedente nonché a qualsiasi altra persona, impresa o associazione interessata dal procedimento.
Art. 9
La progettata rivelazione di informazioni che possano costituire segreti commerciali per una determinata impresa è comunicata per iscritto all'impresa stessa con la relativa motivazione. È inoltre fissato un termine entro il quale l'impresa può presentare osservazioni scritte.
Qualora l'impresa interessata si opponga alla rivelazione delle informazioni, ma si riscontri che queste non sono riservate e possono quindi essere rivelate, deve essere adottata un'apposita decisione motivata da notificare all'impresa stessa. La decisione specifica il termine al cui scadere saranno rivelate le informazioni. Tale termine non deve essere inferiore ad una settimana dalla notifica.
Il primo ed il secondo comma si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 10
Qualora ritenga che il termine impartito per la risposta alle lettere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sia troppo breve, la persona, l'impresa o l'associazione di persone o imprese può, entro il termine stesso, sollecitarne la proroga mediante richiesta motivata. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'esito della richiesta.
Art. 11
Tenuto conto della necessità di preparare efficacemente l'audizione e in particolare di provvedere affinché tutti gli elementi di fatto siano chiariti nei limiti del possibile, il consigliere-auditore può, all'occorrenza, comunicare preventivamente ai soggetti invitati, dopo aver consultato il direttore competente, un elenco delle questioni sulle quali desidera che essi si pronuncino.
A tal fine, dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore può organizzare una riunione preparatoria con i soggetti invitati nonché, eventualmente, con i servizi della Commissione.
Il consigliere-auditore può altresì chiedere che gli venga preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che intendono rilasciare le persone proposte per l'audizione dai soggetti invitati.
Art. 12
1. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore stabilisce la data, la durata e il luogo dell'audizione. Egli decide inoltre sulle eventuali domande di rinvio.
2. Il consigliere-auditore conduce le audizioni sotto la propria piena responsabilità.
3. Egli decide se si debba ammettere, nel corso dell'audizione, la produzione di nuovi documenti, quali persone debbano essere sentite per conto dei soggetti interessati e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altre persone partecipanti all'audizione.
4. Tenuto conto della necessità di garantire il diritto al contraddittorio, il consigliere-auditore, dopo aver consultato il direttore competente, può consentire a persone, imprese e associazioni di persone o di imprese di presentare osservazioni scritte anche successivamente all'audizione orale. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni possono essere presentate. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.
Art. 13
1.
Il consigliere-auditore presenta al commissario competente una relazione sullo svolgimento dell'audizione e sul rispetto del diritto al contraddittorio. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali ed in particolare la rivelazione di documenti e l'accesso agli atti del procedimento, i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti o obiezioni ed il corretto svolgimento dell'audizione orale.
Copia della relazione viene trasmessa al direttore generale della concorrenza e al direttore competente.
2. Oltre a presentare la relazione di cui al paragrafo 1, il consigliere-auditore può formulare osservazioni sul prosieguo del procedimento. Tali osservazioni possono riguardare, in particolare, la necessità di ulteriori informazioni, la revoca di determinati addebiti o obiezioni ovvero la comunicazione di nuovi addebiti o obiezioni.
Art. 14
All'occorrenza il consigliere-auditore può presentare una relazione sull'oggettività delle inchieste riguardanti gli effetti prodotti sulla concorrenza dagli impegni proposti in riferimento a procedimenti avviati dalla Commissione a norma delle disposizioni di cui all'articolo 1. Tale relazione riguarda in particolare la selezione dei soggetti interpellati e la metodologia utilizzata.
Art. 15
Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto al contraddittorio a norma dell'articolo 13, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguardi esclusivamente gli addebiti o obiezioni su cui gli interessati hanno avuto la possibilità di pronunciarsi nonché, se del caso, l'oggettività delle eventuali inchieste svolte ai sensi dell'articolo 14.
La relazione finale di cui al paragrafo 1 è trasmessa al commissario competente, al direttore generale della concorrenza e al direttore competente. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri nonché, a norma dei protocolli n. 23 e n. 24 dell'accordo SEE, all'autorità di vigilanza EFTA.
Art. 16
1. La relazione finale del consigliere-auditore è allegata al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, la Commissione disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto del diritto al contraddittorio.
2. La relazione finale può essere modificata dal consigliere-auditore, alla luce delle eventuali modifiche apportate successivamente al progetto di decisione, sino al momento dell'adozione della decisione da parte della Commissione.
3. La Commissione trasmette ai destinatari della decisione la relazione finale del consigliere-auditore contestualmente alla decisione stessa. Essa provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la relazione finale del consigliere-auditore congiuntamente alla decisione, tenendo presente l'interesse legittimo delle imprese a che non siano rivelati i loro segreti commerciali.
Art. 17
La decisione 94/810/CECA, CE è abrogata.
Gli atti procedurali compiuti in base ad essa continuano ad essere efficaci.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione