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Sez. 3, Sentenza n. 19318 del 27/09/2004 (Rv. 577371 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Reato di appropriazione indebita - Presupposti - Omessa restituzione unita ad un atto di disposizione "uti dominus" e all'intenzione di convertire il possesso in proprietà - Conseguenze in tema di risarcimento danni - Fattispecie in tema di omessa restituzione di un animale oggetto di un contratto di locazione - Risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di perimento dell'animale prima della sua restituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577371-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE

Perché sia configurabile il reato di appropriazione indebita è necessaria l'omessa restituzione della cosa stessa, che deve collegarsi oggettivamente ad un atto di gestione "uti dominus" e soggettivamente all'intenzione di convertire il possesso in proprietà, rifiutando la restituzione senza alcuna legittima ragione e dunque per sola volontà di appropriazione.(Nella specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretto uso di tale principio di diritto, avendo accertato che il conduttore di un animale non aveva mai posto in essere alcun atto di dominio sull'animale stesso, avendo al contrario più volte manifestato la volontà di restituirlo, ed aveva conseguentemente negato al proprietario dell'animale, il quale era morto prima di essere rientrato nella sua disponibilità materiale, ultimo il risarcimento del danno non patrimoniale, non ricorrendo il presupposto della risarcibilità ovvero il fatto - reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)