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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 529 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-27, depositata il 1987-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:529
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3812

  • Reati contro la pubblica amministrazione
  • Oltraggio a pubblico ufficiale
  • Trattamento sanzionatorio differenziato rispetto al delitto di insubordinazione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Non può censurarsi sotto il profilo della disparità di trattamento una norma che ragionevolmente tuteli certi interessi, deducendosi che interessi di eguale o maggior rilievo non abbiano trovato analoga tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost. - dell'art.341 cod.pen. che prevede per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto al delitto di insubordinazione di cui agli artt. 186 e 189 cod.pen.militare di pace). - v. S. nn. 168/1982 e 297/1986.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre 1982 dal Pretore di Soave, il 31 maggio e il 14 giugno 1983 dal Pretore di Verona, il 25 ottobre 1983 e il 17 aprile 1984 dal Pretore di Thiene, iscritte rispettivamente ai nn. 74, 735, 1046 e 1078 del registro ordinanze 1983 e al n. 844 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983, nn. 46, 88 e 134 dell'anno 1984 e n. 7- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di costituzione di Berardinelli Luigi ed altra, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che i pretori di Soave con ordinanza 29 ottobre 1982, di Verona con ordinanze 31 maggio e 14 giugno 1983, di Thiene con ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile 1984, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per il diverso trattamento sanzionatorio recato da questa norma rispetto agli artt. 186, 189 C.P.M.P., i quali, a seguito delle pronunzie della Corte Costituzionale nn. 26 del 1979 e 103 del 1982, puniscono l'insubordinazione con violenza e con minaccia con le pene previste dall'art. 594 c.p. ovvero dagli artt. 226 e 229 C.P.M.P., e quindi in misura meno grave rispetto alle pene previste per il reato di oltraggio a p.u.;
punto 2
Considerato che, a parte ogni rilievo circa l'assimilabilità della oggettività giuridica dei delitti di insubordinazione e di oltraggio a p.u., gli argomenti addotti dai giudici rimettenti indurrebbero a dubitare della ragionevolezza dell'attuale trattamento sanzionatorio della insubordinazione; che, comunque, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, non può censurarsi sotto il profilo della disparità di trattamento una norma che ragionevolmente tuteli certi interessi, deducendosi che interessi di eguale o maggior rilievo non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. n. 168 del 1982 e 297 del 1986);

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., sollevata dai pretori di Soave, con ordinanza 29 ottobre 1982, di Verona, con ordinanza 31 maggio e 14 giugno 1983, di Thiene, con ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile 1984 in riferimento agli artt. 3 e 27, co. secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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