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Sez. 1, Sentenza n. 2111 del 23/11/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157857 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE - (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NULLITÀ - ESTENSIONE AGLI ATTI SUCCESSIVI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157857-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE - (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NULLITÀ - ESTENSIONE AGLI ATTI SUCCESSIVI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La nullità assoluta dell'interrogatorio dell'imputato assunto dalla polizia giudiziaria senza l'osservanza delle garanzie difensive non si estende agli Atti successivi. Tuttavia, ben può il giudice porre a fondamento della decisione le dichiarazioni affette da nullità allorché le stesse siano state trasfuse nel rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)