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Sez. 5 - , Sentenza n. 13712 del 02/05/2022 (Rv. 664593 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Redditi di impresa - Perdite su crediti - Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento - Automatismo della deducibilità - Presupposto - Esistenza dell’operazione economica sottostante
Stato
decisa il 2022-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664593-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di perdite su crediti con riferimento a riprese per imposte dirette, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), si determina, in virtù dell'art. 101, comma 5, del TUIR, una presunzione con effetto automatico dell'esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma la presunzione opera sul logico presupposto dell'esistenza dell'operazione economica sottostante, e, dunque, del rapporto di debito-credito cui l'asserita perdita afferisce.

Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)