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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 446 del 1992

Decisione
decisa il 1992-11-02, depositata il 1992-11-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:446
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 18860

  • Processo penale
  • Istruzione dibattimentale
  • Omessa previsione della lettura delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da imputato di reato connesso o collegato nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, quando si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere
  • Conseguente inutilizzabilità di tali elementi di prove ai fini della decisione
  • Lamentata disparità di trattamento rispetto alla stessa persona quando si proceda congiuntamente
  • Incidenza sul diritto di difesa e sull'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte 'qua'. - S. n. 254/1992.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 18861

  • Processo penale
  • Istruzione dibattimentale
  • Omessa previsione della lettura in dibattimento e della utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese al P.M. o al G.I.P. nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso per il quale si è proceduto o si procede separatamente, o di reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede, quando, pur essendo comparsi, si rifiutino di sottoporsi all'esame
  • Prospettata riconducibilità di tale normativa a direttiva della legge di delega
  • Conseguente denunciata violazione da parte DI questa dei principi di eguaglianza, diritto di difesa, obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e obbligo di esercizio dell'azione penale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 254/1992.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 16 febbraio 1987, n. 81

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 210 dello stesso codice e all'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse il 26 febbraio 1992 dal Tribunale di Verona, il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Prato, il 4 marzo 1992 dal Tribunale di Reggio Emilia, il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Firenze e il 6 aprile 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn. 268, 277, 287, 298 e 325 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 22 e 26 dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, i Tribunali di Verona, Prato, Reggio Emilia, Firenze e Savona hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale (questione estesa dal solo Tribunale di Reggio Emilia anche all'art. 2 n. 76 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81) nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dall'imputato di reato connesso o collegato, nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, e che si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere; che secondo i giudici remittenti risulterebbero violati gli artt. 3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione a causa del diverso regime di utilizzabilità della medesima dichiarazione a seconda di uno sviluppo del procedimento che comporti, anche per circostanze accidentali, la separazione del processo nei confronti del coimputato; che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano la medesima questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere" e che, pertanto, le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili; che con la medesima decisione questa Corte ha inoltre deciso, nel senso della infondatezza, questione identica a quella sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia, in ordine all'art. 2 n. 76 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, che deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale (sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe dai Tribunali di Verona, Prato, Reggio Emilia, Firenze e Savona), norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 18 maggio 1992; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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