Sez. 1, Sentenza n. 16515 del 05/08/2005 (Rv. 585626 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - MANO DA TENERE | Circolazione contromano - Nozione - Veicolo percorrente in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico - Inclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - MANO DA TENERE
In tema di violazioni del codice della strada, la circolazione contromano, prevista e sanzionata dall'art. 143, commi 11 e 12, cod. strada, è configurabile tanto quando il veicolo percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata all'opposto senso di marcia, che allorché percorra in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico, risiedendo la "ratio" della previsione nell'intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungano in senso contrario, "ratio" in particolar modo ravvisabile nella seconda ipotesi di condotta, che non vi è motivo, pertanto, di punire in maniera più lieve rispetto alla prima. Una siffatta interpretazione delle disposizioni dell'art. 143 non è analogica, dovendosi intendere per circolazione "contromano" quella che avviene nella direzione opposta alla direzione consentita; sebbene, infatti, tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto, per contrapposizione all'altra "mano" (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione ("mano" che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un significato più ampio del termine, che ponga cioè l'accento essenzialmente sulla direzione errata, non è da escludere, dovendosi pertanto ritenere, per la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio, che il legislatore "minus dixit quam voluit", intendendosi quel termine in senso ampio e non stretto.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 143 CORTE COST., Cod. Strada art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)