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Sez. L, Sentenza n. 4211 del 17/07/1979 (Rv. 400728 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE - RITO DEL LAVORO - DISCIPLINA EX ART 356 COD PROC CIV - APPLICABILITA - CONTRASTO CON L'ART 437 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400728-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE - RITO DEL LAVORO - DISCIPLINA EX ART 356 COD PROC CIV - APPLICABILITA - CONTRASTO CON L'ART 437 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*

L'art 356 cod proc civ e applicabile anche nel rito del lavoro in quanto, consentendo al giudice dell'appello di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni gia esaminati in primo grado al solo fine di chiarire la loro deposizione, non si pone in contrasto con l'art 437 cod proc civ ne sotto l'aspetto del divieto dello jus novorum, ne sotto il profilo della unitarieta della istruzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)