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Sez. 3, Sentenza n. 1572 del 01/03/1990 (Rv. 465603 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - INDENNIZZO IN FAVORE DEL TERZO TRASPORTATO - CORRESPONSIONE ALL'ASSICURATO PROPRIETARIO DEL VEICOLO - AZIONI ESPERIBILI DAL TERZO TRASPORTATO.*
Stato
decisa il 1990-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465603-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - INDENNIZZO IN FAVORE DEL TERZO TRASPORTATO - CORRESPONSIONE ALL'ASSICURATO PROPRIETARIO DEL VEICOLO - AZIONI ESPERIBILI DAL TERZO TRASPORTATO.*

Qualora l'assicuratore della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicolo, nella disciplina previgente alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'obbligatorietà della relativa copertura assicurativa, indennizzi l'assicurato- proprietario del veicolo anche con riguardo al danno subito dal terzo trasportato, quest'ultimo, il quale abbia visto respingere la domanda risarcitoria proposta contro detto assicurato, non solo non può agire contro l'assicuratore (in carenza di diritti discendenti a suo favore dalla polizza ed altresì in difetto di un comportamento dell'assicuratore qualificabile come illecito aquiliano), ma nemmeno può rivolgersi all'assicurato con Azione generale di arricchimento, tenendo conto che la sua locupletazione trae origine da un fatto (il versamento dell'indennità) diverso e successivo rispetto a quello causativo dell'impoverimento del trasportato (il sinistro stradale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)