Sez. 1, Sentenza n. 6848 del 16/06/1995 (Rv. 492903 - 01)
PESCA - MARITTIMA - IN GENERE | Art. 15 legge n. 963 del 1965 - Violazione prima della depenalizzazione - Sanzione amministrativa ex art. 8 legge n. 381 del 1988 - Applicabilità.
PESCA - MARITTIMA - IN GENERE
La sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 8 della legge 25 agosto 1988. 381, in sostituzione della sanzione penale disposta dall'art. 24 della legge 14 luglio 1965 n. 963 per le violazioni di cui all'art. 15 di quest'ultima disposizione normativa, contenente la disciplina della pesca marittima, è applicabile anche alle violazioni commesse prima della intervenuta depenalizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., Legge 25/08/1988 num. 381 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)