Sez. 5, Sentenza n. 9396 del 15/06/1979 Ud. (dep. 12/11/1979) Rv. 143384 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZI IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVA DELL'IMPEDIMENTO - VALUTAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZI IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVA DELL'IMPEDIMENTO - VALUTAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In caso di mancata comparizione dell'imputato per asserito legittimo impedimento sussiste nullita del giudizio contumaciale solo quando la prova dell'impedimento non sia stata presa in esame dal giudice od il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio non sia motivato. Quando invece tale prova sia stata valutata negativamente e la relativa ordinanza sia stata adeguatamente motivata, non sussiste nullita ed il provvedimento non e soggetto ad impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)