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Sez. 1, Sentenza n. 1324 del 01/06/1984 Cc. (dep. 07/07/1984) Rv. 165192 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - PRIMA DEL DIBATTIMENTO - CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165192-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - PRIMA DEL DIBATTIMENTO - CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*

L'interrogatorio dell'imputato ex art. 502 e 505 cod. proc. pen. non è condizione di validità sia nel giudizio direttissimo tipico sia nei giudizi direttissimi atipici previsti dalle leggi speciali, che non si sottraggano in toto alla disciplina comune. Ne consegue che l'omesso interrogatorio dell'imputato tratto a giudizio per violazione della normativa concernente le armi non è causa di nullità del giudizio stesso. (V mass n 159476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 505 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)