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Sez. 1, Sentenza n. 11643 del 11/03/2005 Cc. (dep. 23/03/2005) Rv. 231592 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione - Opposizione - Procedimento - Normativa applicabile.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231592-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'opposizione all'espulsione del cittadino extracomunitario, disposta a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, dinanzi al Tribunale di sorveglianza (art. 16, comma sesto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286) si svolge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 678 e 666 cod. proc. pen., in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. Ne consegue che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza al difensore dell'interessato dà luogo ad una nullità di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)