Sez. 2 - , Sentenza n. 21906 del 30/07/2021 (Rv. 661955 - 02)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - ACQUISTO DEI FRUTTI - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - IN GENERE | Obbligo di rendiconto al proprietario - Frutti naturali e civili - Differenza - Conseguenze.
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - ACQUISTO DEI FRUTTI - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - IN GENERE
Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta – soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicchè quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti - inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)