diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7468 del 13/12/1986 (Rv. 449512 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI AFFITTO - DISCIPLINA EX ART. 49 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO O DI IMPRENDITORE AGRICOLO IN CAPO ALL'EREDE - ESERCIZIO DA PARTE DELLO STESSO DI ATTIVITÀ AGRICOLA - SUFFICIENZA - IDENTITÀ FRA I FONDI OGGETTO DEL RAPPORTO AGRARIO E QUELLI SUI QUALI SI ESPLICA L'ATTIVITÀ AGRICOLA DELL'EREDE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449512-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI AFFITTO - DISCIPLINA EX ART. 49 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO O DI IMPRENDITORE AGRICOLO IN CAPO ALL'EREDE - ESERCIZIO DA PARTE DELLO STESSO DI ATTIVITÀ AGRICOLA - SUFFICIENZA - IDENTITÀ FRA I FONDI OGGETTO DEL RAPPORTO AGRARIO E QUELLI SUI QUALI SI ESPLICA L'ATTIVITÀ AGRICOLA DELL'EREDE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini del subingresso nel rapporto di affitto a seguito della morte dell'affittuario, e sempreché in detto rapporto non vi sia una famiglia coltivatrice, l'art. 49 della legge n. 203 del 1982, mentre richiede in capo all'erede la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo principale (e ciò ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1975) e che esso in tale qualità, abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola, non prescrive tuttavia che questa riguardi gli stessi fondi oggetto del rapporto agrario, volendo tutelare gli eredi che comunque abbiano la fonte principale del loro reddito nell'attività agricola e, quindi, le posizioni giuridiche fondate sul lavoro.*

Riferimenti normativi: Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)