Sez. 6, Sentenza n. 4125 del 17/10/2006 Ud. (dep. 01/02/2007) Rv. 235600 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Regola dell'irrilevanza dell'inutilizzabilità "fisiologica" della prova - Estensione agli atti propulsivi del rito nulli e alle eccezioni sulla competenza territoriale - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La regola per cui nel giudizio abbreviato rileva solo l'inutilizzabilità patologica, e non quella cosiddetta "fisiologica", della prova, opera anche per gli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie e per le eccezioni sulla competenza territoriale i quali, per il regime ad essi riconosciuto, rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati. Ne consegue che, una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile, neanche se già proposta in precedenza e disattesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)