Sez. 1, Sentenza n. 7404 del 31/01/1978 Ud. (dep. 10/06/1978) Rv. 139341 - 01
ARMI - IN GENERE - PORTO ABUSIVO - DI ARMI PROPRIE - DISCIPLINA NORMATIVA.*
ARMI - IN GENERE - PORTO ABUSIVO - DI ARMI PROPRIE - DISCIPLINA NORMATIVA.*
Il primo comma dell'art 4 della legge n 110 del 1975 disciplina le armi delle quali e vietato il porto salvo le autorizzazioni, quando consentite dalla legge, del prefetto e del questore e richiama, evidentemente, le armi proprie, ai sensi degli artt 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 704 del codice penale, cioe, quelle da sparo e tutte le altre, come pugnali e simili, la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona. (sulla distinzione tra armi proprie, armi improprie e altri strumenti chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona, Cfr 138309, 138298, sez i, udienza 23 gennaio 1978, PM in C giani e udienza 23 gennaio 1978, andreotti ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Cod. Pen. art. 704, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 30, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)