Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 322 del 13/01/2015 (Rv. 634951 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Domanda di rimborso - Sentenza di primo grado di rigetto nel merito - Omessa statuizione sulla tempestività dell'istanza - Mancata proposizione di appello incidentale da parte dell'Ufficio - Giudicato implicito sulla tempestività - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
La mancata proposizione dell'appello incidentale da parte dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado che rigetti nel merito la domanda di rimborso del contribuente, senza pronunciarsi espressamente sulla tempestività dell'istanza, non determina la formazione di un giudicato implicito su tale tempestività, tenuto conto che quando il giudice decide espressamente una questione, risolvendone implicitamente un'altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza, la formazione di un giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente decisa espressamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)