Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 528 del 1988
Massime (1)
Massima n. 9242
- Farmacia
- Farmacie vacanti o di nuova istituzione
- Assegnazione mediante concorso
- Termine a procedere
- Inerzia delle regioni o province autonome
- Nomina da parte del commissario del governo di un commissario "ad acta" per gli adempimenti concorsuali
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale in via principale va dichiarata manifestamente inammissibile se il relativo ricorso sia stato depositato oltre il termine perentorio (dieci giorni dalla notifica) previsto dagli artt. 32, ultimo comma, e 31, ultimo comma, della L. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117, 118, 124, 125 e 126 Cost., e relativa all'art. 5 della L. 22 dicembre 1984 n. 892, peraltro già dichiarato costituzionalmente illegittimo). - S. n. 177/1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5 cit.).
Norme impugnate
- art. 5 legge 22 dicembre 1984, n. 892
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Liguria, notificato il 28 gennaio 1985, depositato in cancelleria il 14 febbraio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
punto 1
Ritenuto che la Regione Liguria ha sollevato, con il ricorso di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché degli artt. 124, 125 e 126 Cost., avverso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), in quanto quest'ultimo articolo, nel caso che la Regione non provveda, nel termine di cui all'art. 3 della legge n. 475 del 1968, a bandire i concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, attribuisce al Commissario del Governo il potere di nominare nei trenta giorni successivi un Commissario straordinario incaricato della indizione del bando di concorso e dell'espletamento dello stesso sino alla assegnazione delle sedi farmaceutiche ai relativi vincitori;
che, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe illegittima in quanto, in materia di competenza regionale, prevede forme di controllo diverse da quelle espressamente e tassativamente previste dagli artt. 125 e 126 Cost., senza, peraltro, che vengano assicurate alle Regioni le garanzie procedimentali di cui all'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso.
punto 2
Considerato che il ricorso, notificato il 28 gennaio 1985, è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 14 febbraio 1985, e cioè oltre il termine di dieci giorni previsto dagli artt. 32, ultimo comma, e 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata con il predetto ricorso, ancorché avente ad oggetto una disposizione già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 177 del 1988, sol per ciò, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. sentt. nn. 191 del 1980 e 72 del 1981; ordd. nn. 278 del 1986, 101 e 100 del 1985) deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 25 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, sollevata dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., e agli artt. 124, 125 e 126 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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