Sez. 5, Sentenza n. 11207 del 29/10/1993 Ud. (dep. 06/12/1993) Rv. 196456 - 01
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere | Contratto di locazione dei locali dell'azienda - Bancarotta per distrazione - Sussistenza - Condizioni - Ragioni - Ostacolo alla liquidazione dell'attivo - Danno ai creditori - Fattispecie: locazione di locali ed attrezzature.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere
Un contratto di locazione stipulato per finalità estranee all'azienda può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione, quando venga stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico. Un tale contratto, infatti, lascia l'impresa dissestata nell'impossibilità di esercitare qualsiasi attività economica e poiché produce effetti anche dopo il fallimento del locatore (art. 80 legge fallimentare), ostacola gli organi del fallimento nella liquidazione dell'attivo (rendendo difficile la collocazione sul mercato di beni non immediatamente disponibili) e danneggia i creditori concorsuali (determinando una drastica diminuzione del valore di mercato dei beni locati). (Fattispecie relativa alla locazione dei locali, delle attrezzature e dei macchinari da parte di una società in nome collettivo in stato di decozione, poi dichiarata fallita).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)