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Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intervento nel giudizio di legittimità - Forma - Notifica - Necessità - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671136-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'intervento nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quando ammissibile, deve avvenire attraverso un atto che sia partecipato alla controparte, mediante notificazione, al fine

di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta partecipazione al giudizio di altro soggetto, non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui agli artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.

Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)