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Sez. 1, Sentenza n. 1704 del 09/06/1971 (Rv. 352163 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - IMPUGNAZIONE DELL'INTERA DECISIONE - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352163-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - IMPUGNAZIONE DELL'INTERA DECISIONE - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 38 del RD n 1516 del 1937, nella parte nella quale dichiara che l'ufficio che non intenda accettare la decisione della commissione distrettuale puo impugnarla davanti alla commissione provinciale dando al contribuente comunicazione dell'appello e dei motivi sui quali esso si fonda, va interpretata quanto a quest'ultima proposizione, con riferimento alla norma dell'art 342 cod proc civ e alla correlativa considerazione che una rigorosa specificazione dei motivi non e necessaria quando il contenuto dell'atto di appello riveli chiaramente la volonta della parte di investire la decisione impugnata nella sua interezza. (V 2580'68, mass n 335049).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)