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Sez. L, Sentenza n. 23865 del 23/11/2016 (Rv. 641706 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine per l'impugnativa del licenziamento ex l. n. 604 del 1966 - Differimento ex l. n. 183 del 2010 - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641706-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, "ratione temporis" operante, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato articolo 6 della l. n. 604 del 1966, e, dunque, non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dallo stesso art. 6, comma 2, anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'intervenuta decadenza dall'impugnativa di un licenziamento intimato il 13 maggio 2011, oggetto di ricorso depositato il successivo 1 giugno e notificato oltre il termine di sessanta giorni).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)