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Sez. 1, Ordinanza n. 23754 del 22/07/2026 (Rv. 679072-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Termine semestrale ex art. 305 c.p.c. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, relativa al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizio o mancanza della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Inosservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.
Stato
decisa il 2026-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679072-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

La riassunzione di una causa interrotta - e non proseguita a norma dell'art. 302 c.p.c. - si attua mediante un procedimento bifasico, dapprima con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, con la notifica alla controparte del ricorso e del detto provvedimento; il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicché, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall'art. 303 c.p.c.; ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità o inesistenza della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio - come previsto dall'art. 291 c.p.c. - il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)