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Sez. 1, Sentenza n. 3299 del 17/11/1971 (Rv. 354780 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ESATTEZZA DELLA MOTIVAZIONE PRINCIPALE - CENSURE CONTRO LE ULTERIORI ARGOMENTAZIONI AD ABUNDANTIAM INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354780-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ESATTEZZA DELLA MOTIVAZIONE PRINCIPALE - CENSURE CONTRO LE ULTERIORI ARGOMENTAZIONI AD ABUNDANTIAM INAMMISSIBILITA.*

Una volta riconosciuto che la motivazione adottata in via principale e ispirata ad esatti criteri giuridici e da piena ragione della decisione, sicche le censure rivolte contro di essa risultano infondate, l'esame delle argomentazioni enunciate ad ulteriore conforto della stessa decisione e superfluo, posto che, qualunque possa essere la conclusione al riguardo, la decisione rimarrebbe sempre ferma. (V 2832'69, mass n 342632).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)