Sez. 1, Sentenza n. 3299 del 17/11/1971 (Rv. 354780 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ESATTEZZA DELLA MOTIVAZIONE PRINCIPALE - CENSURE CONTRO LE ULTERIORI ARGOMENTAZIONI AD ABUNDANTIAM INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ESATTEZZA DELLA MOTIVAZIONE PRINCIPALE - CENSURE CONTRO LE ULTERIORI ARGOMENTAZIONI AD ABUNDANTIAM INAMMISSIBILITA.*
Una volta riconosciuto che la motivazione adottata in via principale e ispirata ad esatti criteri giuridici e da piena ragione della decisione, sicche le censure rivolte contro di essa risultano infondate, l'esame delle argomentazioni enunciate ad ulteriore conforto della stessa decisione e superfluo, posto che, qualunque possa essere la conclusione al riguardo, la decisione rimarrebbe sempre ferma. (V 2832'69, mass n 342632).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)