Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 10/02/2011 (Rv. 617044 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE | Deposito della proposta nel regime intermedio tra il d.lgs. n. 5 del 2006 e prima del d.lgs. n. 169 del 2007 - Disciplina applicabile - D.lgs. n. 5 del 2006 - Condizioni - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE
Il concordato fallimentare proposto nella vigenza del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e anteriormente al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 continua ad essere regolato dal cosiddetto "rito intermedio" disciplinato dal d.lgs. n. 5 cit.; infatti, l'art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 cit., trova applicazione solo con riguardo alle procedure di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore, cioè dopo il 1° gennaio 2008 e tali dovendosi considerare, pur in difetto di un formale provvedimento, dette procedure già con l'esame operato dal giudice delegato sulla ritualità della proposta ex art. 125, comma 2, legge fallim..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 125, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)