Sez. U - , Sentenza n. 9156 del 12/04/2018 (Rv. 647917 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Magistrato giudicante - Revoca di misura cautelare - Successivo ripristino su istanza di parte civile - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
La revoca di una misura cautelare – nella specie costituita dal divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 182 bis c.p.p., per il reato di stalking, ancora efficace, non essendo scaduto il relativo termine, "per la mancanza del fascicolo d'ufficio" – senza acquisire il parere del P.M., salvo poi ripristinarla, a seguito del ritrovamento del fascicolo, su istanza della parte civile, sia pure richiedendo il parere al P.M., costituisce violazione grave e inescusabile relativa a comportamenti abnormi, non previsti da alcuna normativa e connotati da inescusabile negligenza, non risultando neanche che fossero state disposte presso la cancelleria le dovute ricerche, ed essendosi dovuta attivare la parte offesa per chiedere il ripristino della misura cautelare, segnalando che il fascicolo era stato rinvenuto in cancelleria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 bis, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)