Sez. L, Sentenza n. 2613 del 05/10/1974 (Rv. 371059 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - FUNZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - FUNZIONE SOLO IMPUGNATIVA - ESCLUSIONE - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - NUOVO MOTIVO - DEDUCIBILITA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - FUNZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - FUNZIONE SOLO IMPUGNATIVA - ESCLUSIONE - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - NUOVO MOTIVO - DEDUCIBILITA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO.*
E consentito all'INPS di dedurre, nel procedimento giudiziario, un motivo legittimante la revoca di una pensione per invalidita permanente, non dedotto nel corso del procedimento amministrativo. Ed, invero, l'art 460 cod proc civ, nel subordinare la proponibilita della domanda, nelle controversie in tema di assistenza e previdenza obbligatorie, al preventivo esaurimento dei procedimenti amministrativi previsti dalle leggi speciali, non trasforma la Azione giudiziaria in una mera impugnazione della decisione amministrativa, essendo, invece, tale Azione rivolta ad accertare, con poteri autonomi e svincolanti dal procedimento amministrativo, la sussistenza delle condizioni del diritto soggettivo dell'assicurato alla previdenza ed all'assistenza. (V 549'73, mass n 362585).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)