Sez. 1, Sentenza n. 978 del 27/02/1978 (Rv. 390320 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - AVANZI DI GESTIONE DI ENTI PUBBLICI - ASSOGGETTAMENTO ALLA IMPOSTA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - AVANZI DI GESTIONE DI ENTI PUBBLICI - ASSOGGETTAMENTO ALLA IMPOSTA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Gli avanzi di gestione di enti od istituzioni pubbliche, quali gli enti ospedalieri, non costituiscono reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore degli artt 81 ed 85 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), quando abbiano una destinazione predeterminata, per essere interamente vincolati alla copertura di spese dell'attivita istituzionale dell'Esercizio successivo, ovvero alla riduzione dei costi dei servizi che essi enti, nell'ambito di tale attivita, offrono al pubblico. (Conf 3352/76, mass n 382146; (Conf 750/75, mass n 374102; (Conf 594/74, mass n 368378).*
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 20, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 17, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 18, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 34, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 81, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 82, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 83, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)