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Sez. 1, Sentenza n. 1219 del 18/05/1964 (Rv. 301746 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA ULTRA ET EXTRA PETITA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI - GIUDICE DI APPELLO - ARGOMENTAZIONI DIVERSE DALLE PARTI O DAL PRIMO GIUDICE - INSUSSISTENZA DEL VIZIO - LIMITI - MERA CORREZIONE O RETTIFICA DEI MOTIVI DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1964-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301746-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA ULTRA ET EXTRA PETITA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI - GIUDICE DI APPELLO - ARGOMENTAZIONI DIVERSE DALLE PARTI O DAL PRIMO GIUDICE - INSUSSISTENZA DEL VIZIO - LIMITI - MERA CORREZIONE O RETTIFICA DEI MOTIVI DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Il potere di qualificazione giuridica spettante al giudice non puo svolgersi se non nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti e nell'ambito dei fatti dedotti dalle parti stesse. Anche il giudice di appello puo porre a fondamento della propria decisione argomenti giuridici diversi da quelli prospettati dalle parti o ritenuti dal primo giudice, senza con cio incorrere nel vizio di extrapetizione, ma egli non puo esorbitare dai limiti del gravame e introdurre nel processo, di sua iniziativa, altri motivi di indagine ed altri temi di diritto su elementi di fatto diversi da quelli ritualmente acquisiti. Rientra, pertanto, nei poteri del giudice di appello, senza che occorra un'apposita deduzione delle parti, pronunciare la conferma della sentenza di primo grado per motivi diversi da quelli enunciati nella sentenza stessa, le cui affermazioni si presentino giuridicamente erronee, ma, perche il giudice di appello possa procedere alla correzione o rettificazione dei motivi addotti dal primo giudice, a necessario che tali motivi ineriscano alla materia controversa dedotta in secondo grado, e non riguardino, invece, domande od eccezioni che non formino oggetto dell'appello e che non siano state neppure riproposte a norma dell'art. 346 cod.proc.civ. (V. 2571/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)