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Sez. 5, Sentenza n. 1050 del 08/11/1968 Ud. (dep. 31/01/1969) Rv. 110164 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CIRCOSTANZE COMUNI - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62, N 6 COD PEN - PAGAMENTO DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO - INSUFFICIENZA - NECESSITA DELL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1968-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110164-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CIRCOSTANZE COMUNI - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62, N 6 COD PEN - PAGAMENTO DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO - INSUFFICIENZA - NECESSITA DELL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO.*

Il solo pagamento dell'importo dell'assegno bancario emesso a vuoto non realizza l'integrale riparazione del danno patrimoniale cagionato dal reato, giacche il danno assume una maggiore entita per spese, interessi, lucro cessante o altro, che rientrano generalmente nelle conseguenze dannose subite da chi ha ricevuto un titolo non idoneo a circolare. (V. 109631, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)