Sez. 1, Ordinanza n. 462 del 13/01/2010 (Rv. 611532 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Opposizione al decreto di espulsione - Assoggettamento al rito camerale - Conseguenze - Notificazione del provvedimento finale ad opera della cancelleria - Decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Notifica ad istanza di parte - Necessità ex art. 739 secondo comma cod. proc. civ.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nei procedimenti camerali che si svolgono "in confronto di più parti", quale quello di opposizione all'espulsione dello straniero, la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo se effettuata ad istanza di parte, così come previsto nell'art. 739 secondo comma cod. proc. civ., e non anche quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice "a quo" o su istanza del predetto ausiliare. Per effetto di tale disciplina, applicabile anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati al rito camerale, salvo che non sia espressamente disposto in modo diverso, la notificazione del provvedimento giudiziale sull'opposizione all'espulsione eseguita a cura della cancelleria del giudice di pace è inidonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)