Sez. 1, Sentenza n. 4385 del 11/01/1978 Ud. (dep. 15/04/1978) Rv. 138591 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - EVASO - LATITANTE - DECRETO DI IRREPERIBILITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - EVASO - LATITANTE - DECRETO DI IRREPERIBILITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Poiche la legge parifica, ad ogni effetto, l'evaso al latitante al quale, per gli Atti da notificare, estende la stessa procedura contemplata per gli irreperibili, ossia il deposito dell'atto in cancelleria o in segreteria, come si evince dal combinato disposto degli artt 268, 160 e 173 del codice di rito, ne consegue che per l'imputato latitante o evaso non e richiesta la preventiva emissione del decreto di irreperibilita. E essenziale, invece, dopo aver acquisito agli Atti il verbale di vane ricerche o altro documento comprovante lo stato di latitante o di evaso assunto dall'imputato, nominargli un difensore di ufficio, qualora sia privo di difensore, al quale, senza ritardo, dev'essere dato avviso sia della avvenuta nomina sia di ogni atto successivo depositato in cancelleria affinche possa svolgere il suo compito gia nella fase predibattimentale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)