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Sez. 3, Sentenza n. 2460 del 09/09/1963 (Rv. 263785 - 01)

CONTABILITA GENERALE DELLO STATO - SPESE - PAGAMENTI DI DEBITI DELLA PA - MODALITA - UFFICIO COMPETENTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ENTI DI BENEFICENZA.*
Stato
decisa il 1963-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263785-01

CONTABILITA GENERALE DELLO STATO - SPESE - PAGAMENTI DI DEBITI DELLA PA - MODALITA - UFFICIO COMPETENTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ENTI DI BENEFICENZA.*

I pagamenti dello stato e degli altri enti pubblici devono essere effettuati presso gli appositi uffici della amministrazione debitrice, come risulta dalle modalita stesse di pagamento, al quale si provvede per mezzo di mandati emessi e perfezionati nelle forme di legge, e che sono pagati dagli uffici di tesoreria, o simili delle stesse amministrazioni. Questo principio, desumibile dal sistema della legge positiva (artt 417 e segg regolamento n 827 del 1922 per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello stato, artt 96 e 325 tu n 383 del 1934, per quanto riguardi i comuni) e applicabile anche alle opere pubbliche di assistenza e di beneficenza, come risulta dagli artt 34 e segg del regolamento amministrativo di tali istituzioni, approvato con RD n 99 del 1891, e, ancora piu particolarmente, dagli artt 47 e segg del regolamento di contabilita degli stessi enti. Per gli enti pubblici non e, quindi, applicabile la disciplina civilistica, dettata dall'art 1182 cod civ e, in particolare, non trova applicazione la norma per cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro, deve essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva al momento della scadenzĂ  ne deriva che, nelle cause relative ad obbligazioni aventi per oggetto una somma di danaro, dovuta da una istituzione pubblica di beneficenza o di assistenza, competente per territorio e soltanto l'autorita giudiziaria del luogo in cui ha Sede la tesoreria, o altro simile ufficio, dell'ente che deve procedere al pagamento, e che e, pertanto, esclusa la Competenza, ex art 20 cod proc civ, del giudice del luogo ove ha domicilio il creditore. Dette norme che, dato il loro carattere pubblicistico, sono dettate per esigenze di ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile di quegli enti cui e affidata la soddisfazione d'interessi collettivi, non possono essere derogate per Determinazione unilaterale dell'ente o anche convenzionale. Non puo valere, pertanto, a spostare il luogo di pagamento delle somme dovute al domicilio del creditore la circostanza che in precedenza l'ente debitore, di propria iniziativa, o su richiesta del destinatario del pagamento abbia eseguita la prestazione in altro luogo, commutando il mandato, emesso a copertura totale o parziale del debito in un assegno bancario o in un vaglia, facendone rimessa al creditore. (V 537/60, 532/59, 3937/56, 1925/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 325, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 93, Legge 18/11/1923 num. 2240 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)