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Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione

Testo in vigore al

Art. 120

1. Anche le punizioni minori debbono essere precedute dalla comunicazione dell'addebito all'incolpato e da sua difesa.

2. La difesa puo' essere immediata o differita, al piu' per due giorni, se l'incolpato cio' richieda e l'autorita' reputi nulla ostarvi; e potra' consistere soltanto in discolpe orali dinanzi all'autorita' procedente, esclusa anche ogni obbligatorieta' di forme specifiche.

Art. 121

1. Il preside, punito con la sospensione, che per effetto dell'art. 22, ultimo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e' restituito al ruolo di professore, riprende posto nel ruolo comune, anche se apparteneva, al momento della sua nomina a preside, al ruolo d'onore.

Art. 122

1. La procedura di cui agli articoli precedenti non si osserva quando la commissione sia chiamata a pronunciarsi, giusta la disposizione dell'art. 24, comma 2°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, su ricorsi interposti al ministro dai presidi o dai professori puniti dai provveditori agli studi con la punizione stabilita nel n. 3 dell'art. 22 del predetto R. decreto.

Art. 123

1. Nei casi previsti dall'art. 25 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, i provveditori agli studi possono interdire ai presidi l'accesso alla scuola, salvo a riferirne immediatamente al ministro.

2. Si fa luogo al provvedimento precauzionale dell'interdizione dell'accesso alla scuola quando il preside o il professore possa con la sua presenza esser cagione, per sua colpa, di disordini o di scandalo o quando, per fatti sopravvenuti, vi sia serio motivo a ritenere che l'azione educativa e didattica del preside o del professore sia sensibilmente scaduta o impedita.

Art. 124

1. Quando un professore o un preside incorre nella incapacita' legale di cui agli articoli 167 e 256 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, o nella destituzione di diritto di cui all'art. 66 del R. decreto 30 dicembre l923, n. 2960, la II commissione e' interpellata con le forme prescritte per i comuni procedimenti disciplinari, se alla detta sanzione debba essere congiunta la perdita del diritto a pensione o indennita'.

Capo X. Lezioni private; professioni libere; incompatibilità.

Art. 126

1. Nessun alunno, qualunque sia la sua appartenza o provenienza, puo' essere giudicato da professore o preside dal quale abbia ricevuto private lezioni; gli scrutini o le prove d'esami che avessero luogo in contravvenzione a tale divieto sono nulli a tutti gli effetti.

Art. 127

1. Prima di assumere comunque lezioni private, il professore deve chiederne l'autorizzazione al proprio preside, comunicando il nome degli alunni e la loro provenienza e fornendo tutti i chiarimenti che gli siano richiesti.

2. I rettori dei convitti nazionali sono tenuti a denunciare ai rispettivi presidi le lezioni private che siano impartite da professori governativi ai propri convittori.

Art. 129

1. Agli effetti del divieto fatto ai professori dall'articolo 11, comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, d'impartire altri insegnamenti in altri istituti d'istruzione media, pubblici o privati, s'intendono compresi sotto questa denominazione anche le scuote di convitti e di educatori e le scuole serali o festive, commerciali, industriali e simili che siano tenute da privati.

2. Il ministro puo' autorizzare i professori ad impartire insegnamenti in scuole di carattere professionale che dipendano dallo Stato o da enti locali.

Art. 130

1. Ogni professore che eserciti, all'atto della sua prima nomina, o intenda intraprendere, durante il suo servizio di ruolo, una professione libera, deve farne denuncia, per via gerarchica, al ministero.

Art. 131

1. Il professore che, invitato ad abbandonare una professione libera nei casi previsti dall'art. 11, comma 4° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, vi insista, e' dichiarato dimissionario d'ufficio.

2. Uguale sanzione si applica per il preside che eserciti una qualunque professione libera e rifiuti di abbandonarla o nel fatto non l'abbandoni.

Art. 132

1. Il preside o il professore che occupi, all'atto della prima nomina, o ottenga in seguito un qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di enti morali, deve darne immediata notizia, per via gerarchica, al ministero.

2. Il ministero accorda un termine all'interessato per optare tra l'uno e l'altro ufficio. Decorso il detto termine senza che egli abbia notificato la sua scelta o senza che questa sia nel fatto eseguita, si fa luogo alla revoca della nomina o alla dichiarazione di dimissioni dall'ufficio di preside o di professore.

3. Uguale sanzione si applica nel caso di mancata denuncia da parte del preside o del professore.

Art. 133

1. L'incompatibilita' tra gli uffici di cui e' cenno nell'articolo 16 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguarda anche il caso che il secondo ufficio di ruolo sia di direttore o d'insegnante alla dipendenza del ministero dell'istruzione o di qualunque altra amministrazione od ente morale.

Art. 134

1. L'inosservanza da parte dei professori medi governativi di quanto e' prescritto nel primo comma dell'art. 127 e nell'art. 130 e' considerata mancanza disciplinare.

2. E' altresi' passibile di punizione il preside che trascuri di verificare l'adempimento, da parte dei dipendenti professori, delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 16 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e in questo capo del regolamento, o che tolleri comunque una qualsiasi irregolarita' della loro condizione in cio' che, dalle disposizioni stesse e' prescritto o che ometta di riferirne al Ministero.

Capo XI. Collocamento a riposo; dispense; aspettative.

Art. 136

1. Nel caso di dispensa di cui all'art. 20, cap. del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, l'accertamento della diminuita o cessata idoneita' fisica, intellettuale o morale del preside o del professore e' fatto dal ministero sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione.

2. Il ministero comunica all'interessato i motivi per i quali ritenga di dover promuovere la dispensa concedendogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le sue difese.

Art. 139

1. Al professore che abbia conseguito il posto producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che, se note, gli avrebbero impedito di conseguirlo ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, si applica la disposizione dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 140

1. Quando l'interesse della scuola lo esiga, la scadenza dell'aspettativa concessa a un preside o a un professore per ragioni di salute, puo' essere ritardata durante il corso dell'anno scolastico, eccetto il caso di scadenza del termine massimo d'aspettativa.