Sez. 2, Sentenza n. 4228 del 17/01/1984 Ud. (dep. 09/05/1984) Rv. 164080 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE SPECIALE PER IL CONCORRENTE DISSOCIATO COLLABORATORE NELLA RACCOLTA DI PROVE - COLLABORAZIONE PRESTATA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE SPECIALE PER IL CONCORRENTE DISSOCIATO COLLABORATORE NELLA RACCOLTA DI PROVE - COLLABORAZIONE PRESTATA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante introdotta con la legge 30 dicembre 1980 n. 894 per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, collabori nella raccolta di prove per l'individuazione o la cattura degli altri compartecipi, tale collaborazione può essere prestata dopo la cessazione della fase esecutiva del delitto, e anche dopo la chiusura dell'istruttoria, salva la facoltà del giudice di graduare, in relazione alla sua tempestività ed efficacia, la diminuzione di pena - detta collaborazione, tuttavia, non può più utilmente verificarsi dopo il giudizio di primo grado, poiché l'istanza per l'applicazione dell'attenuante, se non formulata in tale grado, non potrà più essere proposta in appello, opponendovisi il disposto dell'art. 515 cod. proc. pen.. (è stato pure precisato, su quest'ultimo punto, che è fatta "salva l'ipotesi dello jus superveniens, essendo nella specie intervenuta la legge innovatrice n. 894 del 1980 dopo il primo giudizio). (V mass n 149419).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 30/12/1980 num. 894
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)