diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 23000 del 09/12/2004 (Rv. 581014 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso avverso le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense per eccesso di potere - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581014-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

L'eccesso di potere di cui all'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), sull'ordinamento della professione forense, che gli interessati ed il P.M. possono dedurre col ricorso avverso le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, è solo quello giurisdizionale che si concreta nell'esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell'arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)