Sez. 1, Sentenza n. 1899 del 06/08/1965 (Rv. 313636 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - MODALITA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - MODALITA.*
L'offerta della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 cod.civ. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dello Obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, non deve essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 cod.civ., ma puo avvenire in qualsiasi modo idoneo a manifestare l'intento di adempiere all'obbligazione. Questa offerta, quindi, puo ben essere effettuata anche in udienza, mediante dichiarazione del procuratore essendo tale dichiarazione riferibile alla parte interessata. (V. N. 1521/64, n. 2534/61, n. 1581/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)