Sez. 2, Sentenza n. 4939 del 04/12/1973 Ud. (dep. 12/07/1974) Rv. 127543 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO - REATO ISTANTANEO - RICEZIONE DELLA MERCE - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO - REATO ISTANTANEO - RICEZIONE DELLA MERCE - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - IRRILEVANZA.*
Il delitto di ricettazione e reato istantaneo: il momento consumativo si verifica non appena il colpevole ha conseguito il possesso materiale della cosa proveniente dal delitto principale, giacche la legge concreta l'Azione del reato soltanto nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa stessa che, naturalmente, si esauriscono col possesso. In particolare, avvenuta la ricezione della merce, e irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che non sia stato ancora pagato il prezzo, o non sia stato tratto il profitto sperato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)