Sez. U, Ordinanza n. 15628 del 10/07/2006 (Rv. 591317 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Rapporto di lavoro tra cittadino italiano o straniero e Stato estero relativo ad ufficio consolare in Italia - Domanda di pagamento di spettanze retributive e di condanna al versamento dei contributi previdenziali omessi - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
La cognizione della controversia instaurata da personale dipendente italiano o straniero di Ufficio consolare di Stato estero in Italia al fine di ottenere il pagamento di spettanze retributive e la condanna dello stesso Stato estero al versamento dei contributi previdenziali omessi appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, essendosi in presenza di una domanda giudiziale che non coinvolge aspetti relativi all'organizzazione dello Stato straniero e non incide in alcun modo sull'esercizio dei suoi poteri sovrani.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)