Sez. 4, Sentenza n. 3072 del 29/10/1998 Cc. (dep. 12/05/1999) Rv. 213530 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI | Contestazione di un nuovo addebito - Nuova valutazione della gravità del primo reato - Ammissibilità - Aggravamento della misura - Possibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI
La contestazione di un nuovo addebito, nella specie relativo ad una ulteriore detenzione illegale di stupefacente, può giustificare l'applicazione dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., con riferimento all'aggravarsi delle esigenze cautelari che giustificano la sostituzione della misura cautelare applicata con altra più grave, trattandosi di fatti che, lungi dall'essere giudicati in sè, possono essere sintomatici di un più elevato grado di pericolosità anche con riferimento al primo procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)