diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 luglio 1965, causa 111/63

Decisione
decisa il 1965-07-13
ECLI
ECLI:EU:C:1965:76

Epigrafe

Nella causa promossa dalla LEMMERZ — WERKE GMBH, con sede in Königswinter (Renania), rappresentata dal suo amministratore, Paul Lemmerz, con gli avvocati: dott. H. Wirtz, dott. Hengeler, dott. Kurth, dott. B. Wirtz e dott. A. Heusch, del Foro di Dusseldorf, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Jürgen Naumann, 2, rue du Fort Elisabeth, ricorrente, contro L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Heinrich Matthies, in qualità di agente, assistito dal prof. Hans-Peter Ipsen, ordinario nell'università di Amburgo, e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo, convenuta, causa avente ad oggetto : l'annullamento della decisione 6 novembre 1963 con cui l'Alta Autorità ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente in relazione alla perequazione del rottame importato, LA CORTE, composa dai signori : Ch. L. Hammes, presidente, A. M. Donner e R. Lecourt, presidenti di Sezione, L. Delvaux, A. Trabucchi, W. Strauß (relatore) e R. Monaco, giudici, avvocato generale: K. Roemer cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

punto 1
La ricorrente produce ruote e cerchioni per veicoli e, come tale, non rientra nell'ambito delle industrie contemplate dal Trattato C.E.C.A. Per far fronte al proprio fabbisogno, allestì un'acciaieria ed un laminatoio, ove nel 1956 — a suo dire, dapprima in via sperimentale — iniziò la produzione. Nell'aprile 1956 effettuò i primi acquisti di rottame.
punto 2
Il 2 maggio 1957, la Cassa di perequazione per il rottame importato (in prosieguo denominata «la Cassa» indirizzava alla direzione «Mercato» della convenuta una lettera che in particolare diceva : «Ogg. : Produzione e vendita di lingotti d'acciaio da parto di fonderie indipendenti. “… Nella ventottesima riunione della Commissione consultiva della Cassa è stato deciso… di procedere al censimento dello acciaierie che, tra i loro prodotti, annoverano anche lingotti d'acciaio, al fine di registrare eventualmente tali imprese come contribuenti in ragione dei loro acquisti di rottame. Per vostro opportuno orientamento, vorremmo comunicarvi qui appresso i dati di cui disponiamo in merito.” Germania (R.f.) L'ufficio regionale tedesco ci ha inviato un elenco delle imprese alle quali è applicabile il regime dei contributi, ma che finora non hanno ricevuto alcuna ingiunzione di pagamento. A titolo informativo, alleghiamo alla presente copia dell'elenco…» In detto elenco figurava anche la ricorrente, con l'osservazione che la sua produzione di acciaio grezzo non comprendeva i getti, ma si limitava esclusivamente ai lingotti.
punto 3
Nella trentaduesima riunione della Commissione consultiva della Cassa, l'8 maggio 1957, veniva deciso, secondo quanto risulta dal processo verbale : «Punto 8 dell'ordine del giorno : determinazione della data a decorrere dalla quale le fonderie d'acciaio indipendenti che producono e vendono anche lingotti, dovranno versare un contributo per i quantitativi di rottame acquistati in funzione di detta produzione. La Commissione (della Cassa) statuisce … che le fonderie d'acciaio indipendenti devono versare contributi sugli acquisti di rottame destinato alla produzione di lingotti, a decorrere dal 1o febbraio 1957».
punto 4
Il 16 maggio 1957, il sig. Lindeboom, membro del Consiglio direttivo dell'associazione tedesca dei consumatori di rottame (in prosieguo denominata DSVG), ufficio regionale tedesco della Cassa — che pure aveva partecipato alla riunione sopramenzionata — indirizzava alla Cassa la seguente lettera : «Mi è pervenuto il vostro processo verbale sulla trentaduesima riunione del Consiglio… e mi riferisco al punto 8) dell'ordino del giorno… Nella riunione del Consiglio è stato presentato un progetto di lettera da indirizzare al sig. Rollman (in data 2 maggio 1957), nella quale venivano elencate tutte le imprese alle quali non era stata ancora inviata alcuna ingiunzione per il pagamento dei contributi. Suppongo che tale lettera … sia stata spedita dopo tale riunione. Per chiarezza, suggerirei quindi di completare il vostro processo verbale al punto 8) come segue : “Trattasi quindi delle ditte specificamente elencate nella lettera della Cassa al sig. Rollman”.»
punto 5
Il 17 maggio 1957, la Cassa scriveva tra l'altro ai direttori dell'ufficio regionale : «Ogg. : Produzione di acciaio in lingotti da parte delle fonderie d'acciaio. In conformità alle decisioni prese il 7 e l'8 maggio 1957 dalla Commissione consultiva (dell'ufficio comune dei consumatori di rottame e della Cassa), le imprese elencate nella nostra lettera indirizzata al sig. Rollman… sono soggette al versamento di contributi, in ragione dei loro acquisti di rottame, a decorrere dal 1o febbraio 1957. Vi saremo grati se vorrete comunicare tale decisione alle ditte interessate, eccezion fatta per le imprese elencate qui appresso : (l'elenco non comprende il nome della ricorrente).»
punto 6
Il 20 maggio 1957 la DSVG emanava una circolare indirizzata a diverse ditte, compresa la ricorrente, nella quale tra l'altro si diceva : «Ogg. : Imposizione di contributi per sopperire alle maggiori spese d'importazione. Con lettera del 17 maggio 1957, la Cassa ci comunicava quanto segue : “In conformità alle decisioni adottate il 7 ed 8 maggio 1957 dal Comitato consultivo (dell'ufficio comune dei consumatori di rottame e della Cassa), le imprese elencate in una lettera indirizzata all'Alta Autorità sono soggette al pagamento di contributi in ragione dell'entità dei loro acquisti di rottame a decorrere dal 1o febbraio 1957.” La decisione si applica anche alla vostra ditta.»
punto 7
Nella trentatreesima riunione del Comitato consultivo della Cassa, il 12 e 13 giugno 1957, a quanto risulta dal processo verbale, veniva deciso quanto segue : «Punto 1 dell'ordine del giorno : approvazione del processo verbale della trentaduesima riunione… Il processo verbale della trentaduesima seduta viene approvato all'unanimità con l'emendamento proposto dal sig. Lindeboom nella lettera del 16 maggio 1957.»
punto 8
Il 12 giugno 1958 la Società fiduciaria svizzera trasmetteva alla convenuta un rapporto sulle indagini svolte nel corso dello stesso mese presso la ricorrente. In tale rapporto si legge tra l'altro : «Come abbiamo già detto, la società vincolata alla denuncia ha iniziato la produzione di acciaio nel luglio 1956, però gli acquisti di rottame destinato a questo scopo sono iniziati nell'aprile 1956…» (Indi si fa cenno al fatto che la ricorrente aveva menzionato la circolare della DSVG del 20 maggio 1957 — di cui al precedente punto 6.) «Tale ditta non ha quindi versato alcun contributo per gli acquisti di rottame effettuati nel periodo che va dall'aprile 1956 al gennaio 1957…» «Poiché la ditta dall'inizio della sua attività ha impiegato il rottame acquistato esclusivamente per la produzione di lingotti d'acciaio, spetterà all'Alta Autorità decidere se gli acquisti di rottame effettuati anteriormente al 1o febbraio 1957 debbano essere considerati soggetti ai contributi con effetto retroattivo.»
punto 9
Il 19 novembre 1958, la direzione «Mercato» della convenuta scriveva tra l'altro alla Cassa : «Poiché la decisione della Cassa in data 8 maggio 1957 riguarda esclusivamente le fonderie d'acciaio indipendenti, l'elenco cui si riferisce la DSVG deve evidentemente contenere un errore, in quanto tale elenco fa menzione di tutte lo imprese tedesche che non hanno versato alcun contributo, ivi compreso semplici acciaierie ed altiforni. Vorrei quindi pregarvi di far presente tale errore al vostro Ufficio regionale di Dusseldorf e di far rettificare l'elenco, nonché far annullare la circolare della DSVG n. 1025 del 20 maggio 1957 nei confronti della Lemmerz-Werke…» Un'ulteriore lettera di contenuto analogo veniva inviata il 25 aprile 1959. Con lettera del 12 maggio 1959, la Cassa inoltrava la richiesta della convenuta alla DSVG. Il 2 giugno 1961 la DSVG rispondeva alla Cassa in merito, sostenendo che, a suo giudizio, non era stato commesso alcun errore e quindi non era necessaria alcuna rettifica.
punto 10
Con lettera del 19 luglio 1961, la direzione generale «Acciaio» della convenuta faceva pervenire alla ricorrente un elenco dei quantitativi di rottame che avrebbero dovuto costituire l'imponibile per il periodo febbraio 1957-novembre 1958, essa tra l'altro dichiarava : «Conformemente alla circolare erroneamente inviatavi dalla DSVG…, avreste dovuto corrispondere le quote contributivo solo dal 1o febbraio 1957… Poiché la vostra ditta non ha mai prodotto getti d'acciaio, essa non può per alcun motivo beneficiare della procedura applicata allo fonderie indipendenti per il periodo antecedente al 1o febbraio 1957.» I quantitativi di rottame acquistati dalla ricorrente dall'aprile 1956 a tutto il gennaio 1957, avrebbero dovuto «ormai» essere compresi tra le partite soggette ai contributi.
punto 11
L'8 aprile 1963, gli uffici della convenuta inviarono alla ricorrente un'ingiunzione di pagamento fondata sul fatto che l'obbligo contributivo della ricorrente sarebbe sussistito già anteriormente al 1o febbraio 1957. Il ricorso presentato avverso tale ingiunzione veniva dichiarato irricevibile con sentenza 53-54/63 del 5 dicembre 1963.
punto 12
Con decisione 6 novembre 1963, notificata il successivo 21 novembre, la convenuta chiedeva alla ricorrente il pagamento entro trenta giorni dell'importo di DM 432043,25 — vale a dire lo stesso importo menzionato nell'ingiunzione di pagamento di cui al precedente punto 11. La decisione si fonda anzitutto sul fatto che la ricorrente, nel periodo anteriore al 1o febbraio 1957, non era mai stata formalmente esentata dal pagamento; in subordine, tale decisione ha lo scopo di revocare eventuali esenzioni già concesse.
punto 13
Il 27 dicembre 1963, la ricorrente ha impugnato detta decisione col presente ricorso.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata; la convenuta domanda la reiezione del ricorso per infondatezza. Entrambe le parti chiedono inoltre che le spese del giudizio siano poste a carico della controparte.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La ricorrente assume che la decisione impugnata è viziata da violazione di forme essenziali (appresso, punti 1-5,) violazione del Trattato e delle norme applicabili per la sua esecuzione (appresso, punti 6-11 e 13), nonché da sviamento di potere (appresso, punto 12).
paragrafo 16
A sostegno dell'ammissibilità del mezzo la ricorrente deduce i seguenti argomenti :
paragrafo 17
Un riconoscimento de jure e de facto implicherebbe al massimo l'infondatezzadella censura. Comunque nulla di tutto ciò è avvenuto. Le discusse deduzioni nella causa 53-63 avrebbero costituito una dichiarazione di portata limitata, fatta in udienza ad uso della Corte. La ricorrente stessa, ritenendo il suo ricorso irricevibile, si era vista costretta a circoscrivere il rischio di spese; nel procedimento precedente essa aveva dichiarato «incontestato» solo un determinato importo, non il suo sistema di calcolo. Anche la convenuta nello stesso procedimento aveva ammesso la possibilità «di riconoscere ancora la fondatezza di determinate riserve (cioè sui suoi calcoli)», cosicché non si può ritenere che la ricorrente, dal canto suo, in quel momento abbia considerato definitivo il calcolo.
paragrafo 18
La ricorrente espone circostanziatamente i motivi per cui le sue allegazioni nell'atto introduttivo sarebbero sufficientemente motivate.
paragrafo 19
Essa avrebbe criticato tacitamente le decisioni generali 21-60 e 7-61, il che sarebbe sufficiente secondo la giurisprudenza della Corte. La decisione impugnata si fonda espressamente sulla decisione 7-63 e sulle decisioni menzionate nella parte introduttiva, che comprendono anche le decisioni 21-60 e 7-61.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Motivazione insufficiente : la decisione non rivela la natura dell'errore della DSVG

paragrafo 1
La ricorrente si duole del fatto che la convenuta abbia omesso di accertare se l'errore sia di diritto, di fatto o di valutazione. Del resto, la motivazione non sarebbe pertinente in quanto un errore del dichiarante non inficia l'efficacia della dichiarazione.
paragrafo 2
La convenuta oppone che dalla motivazione si può desumere la natura dell'errore, consistente nella comunicazione alla ricorrente di una decisione riguardante soltanto fonderie d'acciaio indipendenti.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Insufficiente motivazione della legittimità della revoca con effetto retroattivo

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che una revoca di tale indole potrebbe al massimo essere fondata su gravissimi motivi d'interesse pubblico. La decisione si limita invece ad affermare che la ricorrente avrebbe dovuto rilevare l'errore della DSVG. In modo particolare, poi, non viene esplicitamente affermato che la revoca sarebbe stata legittima anche nel caso in cui la ricorrente avesse acquisito il diritto di far. conto sulla stabilità della situazione («Vertrauensposition»).
paragrafo 2
La convenuta replica che l'affermazione che la ricorrente avrebbe dovuto rilevare l'errore è solo uno dei vari elementi di giudizio, e nemmeno il più importante. Nella decisione si è tenuto il debito conto anche delle conseguenze economiche della revoca, come prova il fatto che la ricorrente, il 17 dicembre 1963, ha chiesto l'autorizzazione al pagamento rateale. Del resto, l'accenno alla giurisprudenza della Corte dimostra che la convenuta si era resa conto del fatto che sussistevano i presupposti per la revoca con effetto retroattivo di esenzioni illegittime.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Insufficienza e contradittorietà della motivazione sotto il profilo della situazione economica del ricorrente

paragrafo 1
La ricorrente critica la motivazione là dove vi si dichiara che la ricorrente stessa non ha concretamente provato la sua affermazione secondo cui il pagamento dell'importo oggetto della controversia avrebbe pregiudicato la sua situazione economica. La convenuta avrebbe dovuto assumere previamente informazioni adeguate presso la ricorrente. La dichiarzione «nella determinazione della modalità di pagamento si terrà debito conto dei legittimi interessi (dell'impresa)», sarebbe in contrasto col dispositivo della decisione, che ingiunge il pagamento entro trenta giorni dell'intero importo, pena il ricorso ad esecuzione forzata.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che l'onere di esporre e d'illustrare all'Alta Autorità eventuali difficoltà di carattere economico incombeva alla ricorrente. L'offerta della ricorrente di effettuare pagamenti rateali per l'importo di 50000 DM mensili sarebbe in contraddizione con le sue affermazioni.
paragrafo 3
Le deduzioni relative a una presunta contradittorietà non sarebbero sufficientemente chiare.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Ambiguità della motivazione

paragrafo 1
La ricorrente assume che il passo della decisione impugnata
paragrafo 2
«Con lettera del 19 luglio 1961 è stato comunicato all'impresa ch'essa è tenuta a versare i contributi per il periodo contestato. Le eccezioni in senso contrario sollevate in sede giurisdizionale da parte della Lemmerz-Werke sono state esaminate nel corso del procedimento amministrativo…» riferirebbe i precedenti in modo ambiguo.
paragrafo 3
La convenuta oppone che nel controricorso e stata chiarita ogni ambiguità.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 5. Insufficienza della motivazione rispetto all'obbligo fondamentale di contribuzione della ricorrente

paragrafo 1
La ricorrente lamenta che la decisione non affronti il problema del se essa fosse tenuta a pagare i contributi per il periodo anteriore al 1o febbraio 1957.
paragrafo 2
La convenuta si richiama su questo punto agli afferenti passi della motivazione.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 6. Erronea asseverazione dell'obbligo di contribuzione

paragrafo 1
La ricorrente nega che sia sussistito un suo obbligo di contribuzione per il periodo antecedente il 1o febbraio 1957. In quel tempo l'attività della sua nuova acciaieria sarebbe stata esclusivamente limitata a lavori di avviamento e di ricerca sperimentale; le esperienze effettuate a quell'epoca non avrebbero costituito un'attività produttiva ai sensi dell'articolo 80 del Trattato C.E.C.A., ma avrebbero rappresentato esclusivamente un'attività preparatoriadella produzione. Non sarebbe quindi sussistito un «periodo di regime normale» nel senso della decisione 2-57.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che, a norma dell'articolo 2 della decisione 14-55, l'obbligo di pagare i contributi è sorto per la ricorrente nello stesso momento in cui ha iniziato ad acquistare rottame per la produzione di acciaio, indipendentemente dalla destinazione di tale rottame. La costituzione di scorte di rottame è una «attività produttiva nel settore dell'acciaio». Il richiamo al «periodo di regime normale» è fuori luogo, poiché le decisioni di base introducono tale nozione a un altro proposito.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 7. Erroneità della convenuta secondo cui la decisione della Cassa in data 8 maggio 1957 non riguardava la ricorrente

paragrafo 1
La ricorrente rileva che la lettera della Cassa alla convenuta in data 2 maggio 1957 — che menziona anche la Lemmerz-Werke — era già stata esibita nella riunione della Cassa dell'8 maggio 1957; questo fatto già dimostra che la decisione presa in tale riunione era applicabile anche alla ricorrente.
paragrafo 2
I precedenti della decisione confermano tale conclusione. Può anche darsi che a suo tempo la discussione si sia accentrata prevalentemente sulla questione del se e in quale misura le fonderie d'acciaio indipendenti, che oltre ai getti producevano anche lingotti, dovessero essere assoggettate ai contributi per la quota di rottame di acquisto destinata alla produzione di lingotti. A parte questo, però, si sarebbe discusso in modo molto generico sulla data di decorrenza dell'obbligo del versamento dei contributi per le imprese che fino a quel momento — per qualunque motivo — non avevano ricevuto ingiunzioni di pagamento. Per motivi giuridici, la Cassa, in tutti questi casi, non aveva voluto applicare un'imposizione con effetto retroattivo.
paragrafo 3
Del resto, già allora tutti gli interessati sarebbero stati a conoscenza del fatto che la ricorrente non era una fonderia d'acciaio indipendente, ma produceva esclusivamente lingotti.
paragrafo 4
La convenuta desume invece dal complesso dei fatti che la decisione controversa era destinata a regolare unicamente la situazione delle fonderie d'acciaio indipendenti; quindi un'eventuale opinione diversa della DSVG sarebbe irrilevante. La decisione sarebbe stata notificata alla ricorrente poiché, come tutte le fonderie indipendenti, essa non faceva parte del sistema di perequazione, a cui allora non era obbligatorio aderire, né della DSVG, mentre ora è inclusa nel sistema di perequazione obbligatorio.
paragrafo 5
La DSVG aveva comunicato alla Cassa un elenco di tutte le imprese che si trovavano in questa situazione; così accadde che anche il nome della ricorrente fu incluso per una svista nell'elenco generale trasmesso alla convenuta. Mai sarebbe stato messo in dubbio l'obbligo della ricorrente di versare i contributi per tutti i suoi acquisti di rottame.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 8. Erroneità dell'assunto secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che la decisione dell'8 maggio 1957 non la riguardava

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che, quand'anche la decisione non avesse dovuto riguardarla, non le sarebbe stato possibile rilevare questo fatto. La circolare della DSVG non menzionava né il testo della decisione, né quello della lettera del 2 maggio 1957.
paragrafo 2
Si desumerebbe dai precedenti che la ricorrente non aveva motivo di presumere di non essere destinataria del provvedimento per il solo fatto di non produrre getti. Nella decisione, la Lemmerz-Werke avrebbe piuttosto ravvisato la reazione della Cassa a precedenti lettere nelle quali la ricorrente contestava di essere tenuta a pagare i contributi.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che la ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto del fatto che la decisione riguardava soltanto le fonderie. Anche la circolare della DSVG era chiaramente destinata a tali imprese. Le precedenti lettere della ricorrente trattavano questioni del tutto diverse.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 9. Illegittimità della revoca

paragrafo 1
La ricorrente arguisce l'illegittimità della revoca dal solo fatto della regolarità della decisione della Cassa in data 8 maggio 1957; la Cassa, avendo omesso di motivare tempestivamente e nel debito modo l'obbligo di pagamento della ricorrente, non avrebbe più potuto imporglielo con effetto retroattivo. Ma anche prescindendo da ciò, la revoca sarebbe illegittima per vari motivi.
paragrafo 2
La convenuta avrebbe lasciato spirare il termine ragionevole, in quanto, essendo venuta a conoscenza dell'esenzione, al più tardi nel 1958, solo nel 1963 ne ha disposto la revoca. La ricorrente avrebbe acquisito il diritto di fare affidamento sulla stabilità della situazione.
paragrafo 3
La revoca discriminerebbe la ricorrente rispetto a quelle imprese che già anteriormente al 1o febbraio 1957 avevano ricevuto comunicazioni ufficiali circa l'ammontare dei contributi da loro dovuti, ed erano quindi in grado di calcolare i loro prezzi tenendo conto dell'incidenza di tale elemento sui costi, oppure potevano accantonare somme ad hoc. Altra discriminazione vi sarebbe in quanto, nei confronti di altre imprese, la convenuta ha tenuto ferma la decisione di cui trattasi.
paragrafo 4
Il caso della ricorrente non sarebbe paragonabile a quello della Hoogovens, nel quale la Corte aveva riconosciuto (causa 14-61) la legittimità della revoca. La ricorrente procede a raffronti in proposito e sottolinea in particolare che la sentenza Hoogovens è fondata sul fatto che la convenuta non aveva commesso alcuna «faute de service», mentre nel caso in esame il comportamento dilatorio della convenuta costituirebbe un illecito.
paragrafo 5
La convenuta oppone che, secondo la giurisprudenza della Corte, un'eventuale esenzione sarebbe stata illegittima.
paragrafo 6
La revoca avrebbe avuto luogo entro un termine ragionevole, e non sarebbe lecito presumere che la ricorrente avesse acquisito il diritto di fare affidamento sulla stabilità della situazione. Eventuali aspettative sulla validità nel tempo della decisione criticata erano destinate a cadere al più tardi nel 1958, allorquando la Società fiduciaria svizzera effettuò le indagini presso la ricorrente e la convenuta si riservò, nella decisione 13-58, la facoltà di revocare le decisioni degli organismi di Bruxelles. Nemmeno si potrebbe parlare di eccessivo ritardo della convenuta, poiché questa intendeva attendere l'esito di determinate cause, nelle quali la Corte di Giustizia avrebbe dovuto pronunciarsi sulle questioni giuridiche fondamentali in materia.
paragrafo 7
Contro la censura di discriminazione la convenuta si richiama alla situazione delle altre imprese interessate. Del resto la Corte ha statuito che proprio l'esenzione di un consumatore di rottame rappresenta una discriminazione, in quanto lo avvantaggia rispetto ai suoi concorrenti.
paragrafo 8
Il caso Hoogovens sarebbe senz'altro analogo; la posizione della ricorrente sarebbe addirittura meno favorevole di quella che a suo tempo aveva la Hoogovens. La sentenza in questione, peraltro, non si fonderebbe esclusivamente sul fatto che l'Alta Autorità non ha commesso alcuna «faute de service».

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 10. Prescrizione

paragrafo 1
La ricorrente assume che, al momento in cui le fu notificata la decisione impugnata, eventuali pretese nei suoi confronti relative ai contributi non potevano più essere avanzate. Il termine ordinario di prescrizione si desumerebbe nel caso in esame dal diritto fiscale degli Stati membri, nei quali la prescrizione ha luogo in cinque anni, mentre la convenuta ha atteso sette od otto anni.
paragrafo 2
Tale istituzione sarebbe applicabile anche nell'ambito del sistema di perequazione. Degli importi non riscossi per «faute de service» risponderebbe la convenuta, la quale disconosce la sostanza stessa della prescrizione se per contestarla invoca il vantaggio che ne deriva al debitore.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che, ammettendo la prescrizione dell'obbligo di contribuizione, si attribuirebbe un vantaggio ingiusto all'impresa interessata rispetto ai concorrenti, vantaggio che continuerebbe a sussistere anche se l'Alta Autorità dovesse rispondere delle somme non riscosse.
paragrafo 4
Non è possibile fare raffronti con i diritti fiscali nazionali, poiché il contributo di perequazione non ha il carattere di imposta. D'altro canto, non è esatto dire che il diritto di tutti gli Stati membri preveda al massimo una prescrizione quinquennale per le imposte. In difetto di disposizioni espresse, nella fattispecie si potrebbe invocare al massimo un termine generico, che ad esempio nel diritto tedesco è stabilito in trent'anni.
paragrafo 5
Anche supponendo che un termine di prescrizione avesse cominciato a decorrere alla fine del 1958 — cioè fin dal primo momento in cui avrebbe potuto essere adottata una decisione individuale nei confronti della ricorrente — tale termine sarebbe stato comunque interrotto dalla lettera del 19 luglio 1961.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 11. Decadenza

paragrafo 1
La ricorrente sostiene di non essere stata tenuta a prevedere di dover in seguito versare i contributi. La convenuta pur ribadendo «di quando in quando in dichiarazioni teoriche il suo errato punto di vista giuridico», ha agito solo allorché ha adottato la decisione impugnata. Questa, in quanto tardiva, rappresenterebbe un «venire contra factum proprium» che stride con il principio della buona fede.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che il suo punto di vista sul contestato obbligo di contribuzione è stato comunicato alla ricorrente più volte. D'altronde tutti gli interessati conoscevano le ragioni del ritardo con cui venivano stesi i conti, cosicché nessuna impresa poteva ritenere che la partita fosse chiusa.
paragrafo 3
Entrambe le parti si richiamano inoltre agli argomenti esposti in relazione ad altre censure (cfr. specialmente supra, sub 9 e 10).

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 12. Sviamento di potere

paragrafo 1
Secondo la ricorrente la convenuta avrebbe risolto la questione sottopostale, vale a dire se la decisione della Cassa in data 8 maggio 1957 dovesse essere revocata, senza conoscere adeguatamente i fatti; essa avrebbe inoltre lasciato trascorrere troppo tempo prima di procedere alla revoca.
paragrafo 2
La convenuta si richiama agii argomenti svolti a proposito di altra censura (cfr. particolarmente il punto 9).

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 13. Errori di calcolo

paragrafo 1
La ricorrente espone che, nella causa 53-63, «per considerazioni di carattere interno» essa aveva limitato l'oggetto del contendere ad una parte della somma contestata (DM 374844, 79). Ora però essa avrebbe deciso di porre in discussione l'intero importo, indicando gli errori fondamentali di calcolo commessi dalla convenuta :
paragrafo 2
1o I calcoli sono stati effettuati in unità di conto AME, ma i contributi imposti alle imprese erano espressi in moneta nazionale. Così facendo, l'Alta Autorità avrebbe commesso una discriminazione a danno delle imprese tedesche, in quanto non sarebbero state tenute in adeguata considerazione né la duplice svalutazione del franco francese, né la rivalutazione del marco tedesco. Anche nelle decisioni 18-20-60 (G.U., p. 1145 e ss.), la convenuta «si è fondata sempre su costi di produzione, prezzi di perequazione e su sovvenzioni espressi in unità di conto UEP oppure AME»; solo nella decisione 21-60 (G.U., p. 1177), si fa un'eccezione a tale principio a favore delle imprese francesi. «Contenuto ed entità dei crediti e dei debiti dei consumatori di rottame erano infatti definitivamente determinati in unità di conto AME; le monete nazionali erano unicamente mezzi di pagamento e quindi eventuali svalutazioni o rivalutazioni non avevano alcuna influenza sull'importo dovuto dal debitore.» Sarebbe incomprensibile il perché non si tenga conto delle variazioni di cambi successive al periodo di validità della perequazione: senza dubbio anche al momento delle rivalutazioni in questione, molti conti, attivi e passivi, del sistema di perequazione erano ancora aperti. 2o L'illegittima prassi seguita a suo tempo dalla convenuta nella questione del rottame di gruppo ha provocato un ritardo nel versamento dei contributi e — non avendo la convenuta richiesto il pagamento dei relativi interessi di mora — una grave perdita di interessi. Ora, la decisione 7-61 (G.U., p. 653) — contrariamente a tutte le decisioni precedenti — dispone per tutte le imprese il condono con effetto retroattivo degli interessi di mora, nonché l'imputazione al debito principale degli interessi già corrisposti, mentre per le imprese che — nemmeno prima del termine, ma alla scadenza — avevano già versato i loro contributi, si dispone l'accredito del 5 % a titolo di interessi corrispettivi. La motivazione della decisione 7-61 considera la giurisprudenza della Corte come un imprevedibile «elemento variabile». Inoltre essa non prospetterebbe la vera ragione, vale a dire il sopramenzionato ritardo della convenuta. Secondo i principi giuridici generali, le conseguenze degli errori dell'amministrazione devono essere sopportate dallo Stato; la convenuta per contro riverserebbe sui contribuenti puntuali le conseguenze del ritardo degli altri contribuenti, addebitando loro le maggiori spese provocate dall'introduzione del nuovo sistema. La convenuta oppone che il mezzo e inammissibile. Innanzi tutto, nell'atto introduttivo del ricorso 53-63 la ricorrente ha «riconosciuto nei confronti dell'Alta Autorità e della Corte la validità dei calcoli mediante dichiarazione espressa scritta»; la decisione attualmente impugnata si riferisce allo stesso importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento in data 8 aprile 1963 su cui verteva il precedente ricorso. In secondo luogo, gli argomenti della ricorrente — come la convenuta espone particolareggiatamente — sarebbero inconsistenti. In terzo luogo la ricorrente avrebbe dovuto impugnare indirettamente le decisioni 21-60 e 7-61, che disciplinano le questioni in esame, deducendo regolarmente i suoi motivi d'impugnazione.
paragrafo 3
Nel merito propriamente detto la convenuta allega che :

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 13. Errori di calcolo › ad 1 :

paragrafo 1
La decisione 21-60 è stata adottata precedentemente alla rivalutazione monetaria tedesca e olandese; a suo avviso, si sarebbero dovute però prendere in considerazione solo le variazioni dei cambi verificatesi durante il periodo in cui fu in vigore la perequazione, vale a dire fino al 30 aprile 1959. Posto che le rivalutazioni in questione sono state effettuate successivamente a tale periodo, l'articolo 2 della decisione non necessitava di alcuna modifica.
paragrafo 2
Lo scopo del meccanismo di perequazione rende necessario mettere di volta in volta in rapporto unità di conto e moneta nazionale con riguardo al momento «in cui è entrata in vigore la perequazione» e non invece al momento dell'adempimento.
paragrafo 3
L'unita di conto è stata usata solo come «parametro comune» ; mai come unità monetaria ovvero per determinare il contenuto della prestazione dovuta. Il pagamento è sempre solo stato richiesto in valuta nazionale, la contemporanea menzione dell'importo in unità di conto aveva il semplice scopo di chiarire il sistema di calcolo.
paragrafo 4
L'Alta Autorità deve amministrare il sistema di perequazione con criteri non commerciali, ma giuridici, preoccupandosi particolarmente di salvaguardare il principio di uguaglianza.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › ad 2 :

paragrafo 1
Il sistema degli interessi moratori avrebbe dovuto sopperire innanzitutto alla necessità di tener conto dell'elemento tempo sotto il profilo del principio di uguaglianza. L'esperienza ha però dimostrato che tale mezzo serve allo scopo solo qualora l'impresa presenti immediatamente la denuncia, l'entità dei contributi sia subito stabilita e l'importo dovuto sia reso noto senza indugio. Questi requisiti ideali vengono meno solo in caso di more colpose, ma anche in molti casi dubbi.
paragrafo 2
La disciplina della decisione 7-61 mira — ed è giusto — a garantire ad un'impresa una situazione tanto più favorevole quanto maggiore è la sua sollecitudine nel versare i contributi.
paragrafo 3
Da una tabella (prodotta dalla convenuta) risulta che il sistema vecchio e quello nuovo di regola giungevano allo stesso risultato; mentre il primo però imponeva oneri addizionali (vale a dire gli interessi corrispettivi dovuti dalla Cassa) anche ai contribuenti puntuali, il secondo colpisce solo i contribuenti morosi.
paragrafo 4
Le insinuazioni relative ai moventi della decisione 7-61 sono assolutamente gratuite. Per poter ricuperare una perdita di interessi, la convenuta non avrebbe avuto bisogno di modificare il regime degli interessi, poiché il maggior fabbisogno avrebbe implicato automaticamente maggiori contributi. La Corte, nella sentenza Hoogovens (causa 14-61) ha affermato che l'atteggiamento della convenuta nel caso del rottame di gruppo non ha costituito una «faute de service». La motivazione della decisione cita la giurisprudenza della Corte solo come uno dei vari fattori.
paragrafo 5
In base ad una tabella da essa prodotta, la convenuta argomenta che la nuova disciplina non ha gravato di oneri addizionali la ricorrente in relazione ai contributi puntualmente versati.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 2
Il 4 agosto 1964 la Kloeckner-Werke Ag. di Duisburg ha presentato istanza d'intervento adesivo. La domanda è stata respinta con ordinanza della Corte in data 25 novembre 1964.
paragrafo 3
La discussione orale ha avuto luogo l'11 marzo 1965.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 6 maggio 1965.
paragrafo 5
A norma dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha rivolto alle parti domande su singole questioni tecniche, onde procurarsi ulteriori elementi di giudizio.

SENTENZA › IN DIRITTO

paragrafo 1
La decisione impugnata ingiunge alla ricorrente il pagamento di 432043,25 DM quale contributo al sistema di perequazione per il rottame importato, dei quali 374844,79 DM dovuti per il periodo anteriore al 1o febbraio 1957 e il resto imputabile al periodo successivo.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Mezzi relativi al periodo anteriore al 1o febbraio 1957 › 1. Errore circa la sussistenza dell'obbligo di versare i contributi per la perequazione del rottame

paragrafo 1
A prescindere dall'esenzione, la ricorrente contesta ogni obbligo contributivo per il rottame acquisito anteriormente al 1o febbraio 1957, in quanto l'attività della sua acciaieria a quell'epoca era limitata a operazioni di avviamento e a lavori sperimentali.
paragrafo 2
Le decisioni di base riguardanti il consorzio di perequazione per il rottame indicano come contribuenti «le imprese di cui all'articolo 80 del Trattato, consumatrici di rottame».
paragrafo 3
Ai sensi dell'articolo 80 del Trattato C.E.C.A., sono «imprese ai sensi del presente Trattato…, quelle che esercitano un'attività di produzione nel campo del carbone e dell'acciaio». Il sistematico acquisto di materie prime rappresenta l'inizio di una tale attività qualora esso consenta all'acquirente l'avvio della produzione vera e propria, anche solo in forma sperimentale.
paragrafo 4
A norma dell'articolo 53 del Trattato, l'Alta Autorità può costituire quei consorzi «ch'essa riconosca necessari per l'esecuzione dei compiti definiti all'articolo 3». Fra tali compiti — a norma dell'articolo 3, lettera a — rientra anche l'approvvigionamento regolare del mercato comune, tenendo conto dei bisogni dei paesi terzi. Il Trattato non considera quindi le «imprese» soltanto sotto il profilo della produzione, ma anche sotto quello dell'approvvigionamento, presupposto necessario della produzione. Tale principio si applica in ogni caso all'approvvigionamento di quei materiali che, come il rottame, sono di competenza dell'Alta Autorità.
paragrafo 5
È assodato che la ricorrente, dall'aprile 1956, ha acquistato rottame ed iniziato una vera produzione d'acciaio, al più tardi il 1o febbraio 1957. Il suo obbligo di versare i contributi decorre quindi dall'aprile 1956. A torto essa afferma che il periodo anteriore al 1o febbraio 1957 non ha rappresentato per essa un «periodo di regime normale» a norma dell'articolo 6 della decisione 2-57 (G.U.,28 gennaio 1957). Questa disposizione riguarda solo la «aliquota complementare» relativa al «maggiore consumo» di rottame, la quale esula dalla presente causa.
paragrafo 6
Il mezzo va quindi disatteso senza che sia necessario stabilire se e in qual misura l'attività della ricorrente nel periodo in esame abbia superato la pura fase di avviamento.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Mezzi relativi al periodo anteriore al 1o febbraio 1957 › 2. L'esenzione della ricorrente per il periodo anteriore al 1o febbraio 1957 e la sua revoca

paragrafo 1
La decisione impugnata premette nella motivazione che la decisione della Cassa di perequazione in data 8 maggio 1957 non ha affatto disposto l'esenzione della ricorrente; qualora però l'erronea comunicazione di tale decisione alla ricorrente dovesse far ritenere che tale esenzione sia stata concessa, la stessa dovrebbe essere considerata illegittima. La decisione revoca quindi, in quanto occorra, un'eventuale esenzione.
paragrafo 2
La ricorrente deduce contro tale decisione numerose censure con le quali intende dimostrare anzitutto l'effettiva sussistenza di una decisione che la dichiara esente, e in secondo luogo l'illegittimità della revoca.
paragrafo 3
Appare opportuno esaminare in primo luogo gli argomenti relativi all'illegittimità della revoca, poiché una volta assodato che la convenuta aveva comunque il diritto di revocare il provvedimento, non sarà più necessario indagare sulla sussistenza o meno dell'esenzione.
paragrafo 4
a) La legittimità della revoca con effetto retroattivo di una decisione che attribuisce dei vantaggi al destinatario, è innanzi tutto subordinata all'illegittimità della decisione revocata. È questo il caso nostro. Nessuna norma autorizzava gli organi del consorzio di perequazione a concedere esenzioni. L'Alta Autorità ha la facoltà di revocare decisioni illegittime, anche con effetto retroattivo. Ciò vale però con la riserva che, in determinati casi eccezionali, la certezza del diritto dev'essere salvaguardatata. In tali casi la valutazione della situazione è di esclusiva competenza dell'Alta Autorità, ma l'apprezzamento di questa è soggetto al sindacato della Corte. b) Secondo la ricorrente, la decisione impugnata dichiarerebbe ingiustamente che «la Lemmerz-Werke non poteva ritenere che tale delibera (del Comitato consultivo della Cassa di perequazione) fosse applicabile anche nei suoi riguardi, ma al contrario avrebbe dovuto comprendere che la decisione le era stata comunicata per errore o che l'applicazione anche nei suoi confronti, senza che il suo caso fosse stato preso in esame dal Comitato consultivo, era frutto di un errore.» La ricorrente sostiene ancora che la revoca non è stata effettuata entro un termine ragionevole. Le due censure devono essere esaminate contemporaneamente, in quanto pongono sul tappeto la questione generale del se la convenuta abbia sufficientemente considerato fino a qual punto la ricorrente potesse fare affidamento sulla legittimità e sulla stabilità dell'esenzione di cui è causa. 1o Pur ammettendo che il passo della motivazione di cui sopra sia fondato su un errore obiettivo, ciò potrebbe portare all'annullamento della decisione impugnata solo se fosse dimostrato che il diritto all'affidamento nella stabilità della situazione acquisito dalla ricorrente è stato oggetto di un apprezzamento sostanzialmente erroneo. A questo proposito bisogna tener presente che la ricorrente mai avrebbe potuto far affidamento sulla legittimità dell'esenzione controversa; essa non poteva infatti ignorare che le decisioni di base del sistema di perequazione non prevedevano esenzioni e che, in materia d'imposte, in caso di dubbio non è lecito presumerle. È pure assodato che l'eventuale affidamento della ricorrente sulla stabilità dell'esenzione non poteva essere che di breve durata : Già nel giugno 1958 la Società fiduciaria svizzera aveva intrapreso un'azione di controllo presso la ricorrente. Dalla relazione in merito presentata all'Alta Autorità, si può rilevare che l'organo di controllo si era soffermato anche sulle quantità di rottame controverse e che la ricorrente aveva presentato agli ispettori, che gliene avevano fatto richiesta, la circolare del 20 maggio 1957. Da questo momento, la ricorrente avrebbe dovuto immaginare che la decisione della Cassa di perequazione era suscettibile di modifiche da parte dell'Alta Autorità. Nella Gazzetta ufficiale del 30 luglio 1958, la convenuta ha pubblicato la decisione 13-58 in cui, all'articolo 1, lettera b, si riserva il diritto di «revocare, qualora risulti necessario, ogni deliberazione della Cassa di perequazione e dell'ufficio comune, nonché di prendere i provvedimenti che tale revoca può comportare». Tale disposizione rimetteva in forse l'ulteriore validità di tutti i provvedimenti degli organi di Bruxelles. D'altro canto, però, tenuto conto della mole di lavoro costituita dal riesame di tutti i provvedimenti, le imprese che avevano ottenuto un'esenzione potevano logicamente prevedere che la decisione che avrebbe definitivamente regolato la loro posizione non sarebbe stata presa a breve scadenza. Nella Gazzetta ufficiale del 19 novembre 1959, vengono rese note le conclusioni di un ricorso, presentato dalla S.N.U.P.A.T., mirante all'annullamento del rifiuto di revocare con effetto retroattivo determinate esenzioni. Anche se tale ricorso riguardava solamente il cosiddetto «rottame di gruppo», la Corte e l'Alta Autorità dovevano affrontare per la prima volta il problema fondamentale della [revocabilità con effetto retroattivo di esenzioni nel campo della perequazione. La Corte, nella sentenza pronunciata in questa causa il 22 marzo 1961, ha affermato il diritto fondamentale di revoca dell'Alta Autorità, sottolineando l'importanza che ha in. proposito l'interdipendenza degli oneri di perequazione. Con lettera del 2 giugno 1961, l'ufficio regionale tedesco «tenuto particolarmente conto del fatto che in altre occasioni le ditte interessate avevano minacciato di esercitare nei suoi confronti azioni di regresso», rifiutava di accogliere la richiesta, formulata dalla convenuta e dalla Cassa di perequazione nell'aprile-maggio 1959, con cui si domandava di rettificare la situazione rispetto alle imprese che si trovavano in posizione analoga a quella della ricorrente. Da tale lettera si può rilevare che l'ufficio regionale aveva informato, almeno oralmente, le imprese circa l'atteggiamento dell'amministrazione. Con lettera del 19 luglio 1961, la convenuta informava la ricorrente che, a suo giudizio, la Lemmerz-Werke era tenuta a versare i contributi per il rottame in questione. Tale linea di condotta della convenuta rimaneva immutata fino al momento dell'emanazione della decisione impugnata. L'Alta Autorità non ha quindi misconosciuto il diritto all'affidamento nella stabilità della situazione. 2o Si deve però esaminare la situazione di fatto testé esposta anche sotto il punto di vista del comportamento dell'Alta Autorità. Il fatto che la ricorrente non potesse fare affidamento sull'ulteriore validità della sua esenzione non esclude di per sé che la convenuta, o gli organi che per essa agivano, abbiano dimostrato una negligenza o un'imprecisione che avrebbero potuto ostacolare la revoca. L'esame di questo punto coincide con l'esame dell'eccezione di decadenza. Solo nel luglio 1961, quindi oltre un lustro dopo la comunicazione dell'esenzione di cui trattasi, l'Alta Autorità ha direttamente informato la ricorrente ch'essa non intendeva tener ferma tale concessione. Nel periodo tra il novembre 1958 ed il maggio 1959, la convenuta aveva fatto chiedere all'ufficio regionale tedesco, tramite la Cassa di perequazione, di rettificare la situazione rispetto alle imprese che si trovavano in posizione analoga a quella della ricorrente. L'ufficio regionale, però, con lettera 2 giugno 1961 indirizzata alla Cassa di perequazione, opponeva un rifiuto, pur dando a divedere — come rilevato più sopra — di aver comunicato agli interessati in via ufficiosa l'atteggiamento dell'Alta Autorità. La convenuta, evidentemente a seguito di tale rifiuto, il 19 luglio 1961 si metteva direttamente in contatto con la ricorrente. Pur se il comportamento dell'ufficio regionale tedesco presta il fianco alla critica, pare d'altro canto logico che l'Alta Autorità facesse affidamento sulla scrupolosa ed immediata trasmissione delle sue direttive. Non si può quindi affermare che dal comportamento della convenuta sia scaturita la decadenza dal diritto di riscuotere l'importo litigioso. Si deve inoltre tener presente che l'Alta Autorità, mantenendo l'esenzione nei riguardi di una delle imprese, avrebbe aumentato l'onere per le altre (tra le quali si annoverano almeno alcune concorrenti abituali dell'impresa stessa) attribuendo a quest'ultima una posizione di privilegio. Infine, la convenuta si è dichiarata disposta a venire eventualmente incontro ai contribuenti, concedendo adeguate facilitazioni di pagamento. Ciò premesso, il mezzo va disatteso. È quindi superfluo stabilire se effettivamente sia stata adottata una decisione di esenzione. c) La ricorrente lamenta una discriminazione consistente nel fatto che l'Alta Autorità non ha revocato l'esenzione concessa ad altre imprese con la stessa decisione della Cassa. Il mezzo è inconsistente. Per quanto riguarda le fonderie indipendenti, la loro posizione giuridica, determinata con la decisione 2-57, non è paragonabile a quella della ricorrente, poiché rispetto a queste la decisione d'esenzione non si fonda su un errore di fatto. Per quanto concerne le imprese nei confronti delle quali è stato commesso lo stesso errore lamentato dalla ricorrente, non è stata provata l'erroneità dell'affermazione della convenuta, secondo cui la revoca, in questi casi, non sarebbe stata necessaria per motivi contingenti.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Mezzi relativi al periodo anteriore al 1o febbraio 1957 › 3. Prescrizione

paragrafo 1
La ricorrente allega che il diritto alla riscossione degli importi litigiosi era già prescritto al momento dell'adozione della decisione impugnata.
paragrafo 2
Dalla natura stessa del meccanismo di perequazione si arguisce che, comunque, il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui i calcoli sono definitivamente terminati.
paragrafo 3
Il mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Mezzi relativi al periodo anteriore al 1o febbraio 1957 › 4. Sviamento di potere

paragrafo 1
Con questo mezzo, la ricorrente si duole che la convenuta abbia esercitato il suo potere discrezionale di apprezzamento circa l'opportunità della revoca dell'esenzione, fondandosi su fatti inesatti od incompleti; inoltre la revoca sarebbe stata disposta troppo tardi.
paragrafo 2
Il mezzo coincide con quello testé esaminato e va disatteso per gli stessi motivi.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Mezzi relativi al periodo anteriore al 1o febbraio 1957 › 5. Motivazione insufficiente

paragrafo 1
a) La ricorrente rileva che la decisione impugnata, pur ammettendo che la circolare del 20 maggio 1957 è stata inviata per errore alla ricorrente, non dichiara quale sia la natura dell'errore. Dalla motivazione della decisione impugnata si desume che, a giudizio della convenuta, la decisione resa nota con la circolare riguardava solo le acciaierie indipendenti che, oltre ai getti, producono anche lingotti, mentre la ricorrente non ha mai prodotto getti. Poiché la motivazione rivela quali siano state le intenzioni della convenuta a questo proposito, il mezzo non può essere accolto. b) La ricorrente assume inoltre che la decisione impugnata è illogica poiché un errore del dichiarante di norma non inficia la validità della dichiarazione. La censura verte particolarmente sul passo principale della decisione impugnata, là dove è detto che non si è mai inteso concedere un'esenzione. Poiché — come si è detto — non è il caso di esaminare ulteriormente questo punto, la censura cade. c) La ricorrente fa carico alla convenuta di aver motivato la revoca in questione semplicemente affermando che la Lemmerz-Werke avrebbe dovuto rilevare di non essere la vera destinataria dell'esenzione. La convenuta avrebbe dovuto dichiarare anche i motivi su cui si fondava la revoca, nel caso in cui la ricorrente avesse acquisito il diritto di fare affidamento sulla stabilità della situazione. Poiché la convenuta riteneva che la ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto dell'errore fin dall'inizio, è stato perfettamente logico omettere qualsiasi considerazione circa un eventuale diritto di far affidamento sulla stabilità della situazione acquisito dalla ricorrente. Del resto, la motivazione menziona altresì taluni fatti posteriori alla circolare di cui sopra e specifica che tali circostanze avrebbero dovuto far comprendere alla ricorrente che non era ancora stata adottata alcuna decisione definitiva. Il mezzo è quindi infondato. d) La ricorrente ravvisa una contraddizione nel fatto che, mentre il dispositivo della decisione ingiunge il pagamento entro trenta giorni, la motivazione d'altro canto assicura che «…nella determinazione della modalità di pagamento si terrà conto dei legittimi interessi (dell'impresa)». Questi passi della decisione devono essere interpretati nel senso che la ricorrente era tenuta a pagare l'intera somma in contestazione entro il termine stabilito, sempreché l'Alta Autorità, per giustificati motivi, non le avesse concesso condizioni di pagamento più favorevoli. Poiché la presunta contraddizione non sussiste, la censura va disattesa. e) La ricorrente si duole che la convenuta abbia concluso che l'importo da versare non era tale da pregiudicare la situazione economica dell'impresa, senza avere svolto indagini in proposito. La censura è infondata, poiché la ricorrente non ha dimostrato di essere stata minacciata da difficoltà di carattere economico. f) La ricorrente sostiene che la motivazione della decisione travisa i fatti in quanto menziona eccezioni che sarebbero state sollevate dalla ricorrente, avverso la lettera della convenuta del 19 luglio 1961, «mediante ricorso giurisdizionale». Tale passo è in realtà in contrasto con i fatti, poiché la ricorrente non ha proposto ricorso avverso la lettera di cui sopra. Le conseguenze di un lapsus così trascurabile sul dispositivo e sulle considerazioni essenziali della decisione impugnata sono tuttavia irrilevanti. Il mezzo va quindi disatteso come inconferente. g) Infine la ricorrente fa carico alla convenuta di non aver accertato se la Lemmerz-Werke, anteriormente al 1o febbraio 1957, fosse tenuta a versare i contributi. La censura è infondata in fatto. Nella motivazione della decisione impugnata è detto chiaramente che la ricorrente, dall'aprile 1956, «allorché essa intraprese ad acquistare rottame in vista della programmata produzione d'acciaio», presentava tutte le caratteristiche dell'impresa ai sensi dell'articolo 80 del Trattato. Dal complesso delle considerazioni che precedono si desume che il ricorso è infondato nella parte in cui esso mira a negare la soggezione della ricorrente al vincolo contributivo per il periodo anteriore al 1o febbraio 1957.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Mezzi relativi al periodo successivo al 1o febbraio 1957 › A — Sull'ammissibilità dei mezzi

paragrafo 1
a) La convenuta oppone l'inammissibilità in quanto la ricorrente, nell'atto introduttivo della causa 53-63, avrebbe ammesso l'esattezza contabile dell'importo litigioso, per le somme dovute dal 1o febbraio 1957. In detto atto introduttivo, la ricorrente stessa esprimeva dubbi circa la ricevibilità del ricorso, dichiarando di aver promosso la causa per pura precauzione. Stando così le cose, bisogna partire dal presupposto che la ricorrente non aveva affatto inteso ammettere una volta per tutte che il calcolo dell'importo fosse stato effettuato secondo le disposizioni del Trattato e delle sue norme di attuazione, ma voleva specificare semplicemente che l'oggetto di quella controversia doveva ritenersi limitato al periodo anteriore al 1o febbraio 1957, al fine di limitare il rischio di condanna alle spese. L'eccezione va quindi respinta. b) La convenuta solleva una seconda eccezione d'inammissibilità allegando che la ricorrente non avrebbe adeguatamente esposto i motivi di ricorso. A norma dell'articolo 22 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A. e dell'articolo 38, n. 1, lettera c, del regolamento di procedura, il ricorrente deve solo esporre sommariamente i mezzi invocati. La ricorrente ha ottemperato a questa prescrizione, indicando le censure ch'essa intende muovere, nonché le ragioni essenziali su cui queste si fondano. L'eccezione va quindi rigettata. c) La ricorrente ha prodotto il parere di un professore universitario, dichiarando però che tale parere non rende esattamente in tutti i suoi punti l'opinione della ricorrente. Tenuto conto di tale commento, la Corte non può considerare il parere come parte integrante delle deduzioni della ricorrente.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Mezzi relativi al periodo successivo al 1o febbraio 1957 › B — Nel merito › 1. Corso del cambio applicabile nel calcolo dell'entità delle obbligazioni delle imprese

paragrafo 1
La ricorrente si duole che la convenuta non abbia tenuto adeguato conto, nel calcolo dei contributi imposti alle varie imprese, né della duplice svalutazione del franco francese, né della rivalutazione del marco tedesco. In effetti, il contenuto e l'entità dei rimborsi e delle obbligazioni degli utenti del rottame sono stati determinati in unità di conto, mentre le unità monetarie nazionali rappresentavano unicamente i mezzi di pagamento, la cui rivalutazione o svalutazione, non avrebbe potuto avere ripercussioni sull'entità dell'obbligazione del debitore. Qualora si ammettano invece ripercussioni del genere, la convenuta avrebbe dovuto tener conto anche delle variazioni sopravvenute successivamente al periodo di perequazione, cioè nel nostro caso della rivalutazione del marco tedesco. La convenuta quindi, avendo tenuto conto unicamente della svalutazione del franco francese, avrebbe commesso una discriminazione a danno delle imprese tedesche.
paragrafo 2
Nell'ambito del meccanismo di perequazione, l'unità di conto, non rappresenta una valuta speciale da tenere ben distinta dalle valute nazionali, ma rappresenta un puro mezzo di calcolo destinato a facilitare la determinazione del prezzo generale di perequazione e il calcolo rapido ed uniforme sia delle sovvenzioni, sia dei contributi di perequazione. L'impiego dell'unità di conto è destinato a rendere edotte le singole imprese del come sono stati effettuati i calcoli delle somme loro accreditate o addebitate nella moneta nazionale. Le cifre ricavate in unità di conto sono immediatamente convertite nella rispettiva valuta nazionale. I contributi delle imprese sono stati quindi effettivamente determinati in moneta nazionale, anche se calcolati in unità di conto.
paragrafo 3
Si deve inoltre esaminare con riferimento a quale data i contributi e le sovvenzioni di perequazione vadano calcolati in unità di conto e indi convertiti in moneta nazionale.
paragrafo 4
Al fine di distribuire equamente gli oneri derivanti dall'importazione di rottame da paesi terzi, i calcoli del sistema di perequazione si fondavano su cicli medi di un mese; per ognuno di questi cicli veniva stabilito un prezzo di perequazione dal quale si ricavavano le sovvenzioni di perequazione da corrispondere per quel periodo. L'onere relativo, la cui entità variava notevolmente di volta in volta, era quindi proporzionalmente ripartito fra tutte le imprese, in ragione dei loro acquisti in rottame, d'importazione o interno. Tenuto conto della variazione del prezzo di una tonnellata di rottame da un periodo all'altro, era necessario porre alla base del calcolo dei contributi il cambio dell'unità di conto in vigore nel periodo corrispondente.
paragrafo 5
A grandi linee si può definire il consorzio di perequazione come un sistema di compensazione della differenza di prezzo fra rottame d'importazione e rottame interno, il quale ripartisce proporzionalmente l'onere relativo fra le imprese consumatrici di rottame, in ragione del rispettivo consumo. Non è quindi possibile effettuare i calcoli necessari nella prima parte di tale procedura in base a un corso di cambio diverso da quello applicato per i calcoli relativi alla seconda parte. La disciplina adottata non viola neppure il divieto di discriminazione. Nell'interesse di un'equa ripartizione degli oneri, è necessario prescindere dalle variazioni del corso del cambio, poiché per tutte le imprese va fatto riferimento ad una stessa data alla quale sia i loro debiti, sia i loro crediti vengano calcolati in unità di conto e contemporaneamente convertiti in moneta nazionale. Qualora ci si riferisse al momento del pagamento o all'eventuale emissione del titolo esecutivo, vi sarebbe il pericolo che il corso del cambio applicabile subisse oscillazioni a seconda del comportamento delle imprese interessate o dell'Alta Autorità il che, nell'ambito dello stesso paese, potrebbe originare discriminazioni a danno di quelle imprese che, a seconda dei casi, hanno versato il loro contributo con maggiore o minor sollecitudine.
paragrafo 6
Da tutto quanto precede si desume in particolare che, nella conversione in valuta nazionale degli importi calcolati in unità di conto, è possibile tenere conto solo delle variazioni del corso del cambio anteriori all'instaurazione del sistema di perequazione.
paragrafo 7
Ciò posto, il criterio adottato dalla convenuta appare equo e consono al sistema di perequazione, in quanto il non aver tenuto conto della rivalutazione del marco tedesco non costituisce alcuna discriminazione a danno delle imprese tedesche.
paragrafo 8
Il mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Mezzi relativi al periodo successivo al 1o febbraio 1957 › B — Nel merito › 2. Censure relative alla disciplina degli interessi

paragrafo 1
a) La ricorrente allega che le decisioni generali impugnate nella presente controversia sono illegittime, avendo esse instaurato una disciplina degli interessi che non collima con le precedenti decisioni adottate ai sensi dell'articolo 53 lettera b del Trattato, previo parere conforme del Consiglio. Dobbiamo innanzi tutto esaminare se, nella fattispecie, l'obbligo di richiedere il parere del Consiglio, derivi direttamente dal Trattato. A norma dell'articolo 53, b), del Trattato, l'Alta Autorità può «col consenso unanime del Consiglio, instituire essa stessa un consorzio diretto ai medesimi scopi». La norma va interpretata restrittivamente, in quanto determina i requisiti formali ad substantiam per l'efficacia di determinate decisioni. Dall'articolo 53, b) del Trattato, si desume che il parere conforme del Consiglio sarebbe stato necessario solo se l'introduzione di interessi corrispettivi avesse scalzato o mutato le basi del sistema di perequazione per il rottame importato. Un tale sistema d'interessi, destinato a compensare gli sfasamenti derivanti dal fatto che le imprese hanno effettuato i pagamenti non contemporaneamente, pare necessario per impedire che alcune imprese subiscano un pregiudizio ingiusto a causa del ritardo di altre imprese. Tale criterio non muta le basi del sistema di perequazione. Esso è stato adottato onde garantire il buon funzionamento del sistema stesso e rendere possibile il perseguimento degli scopi approvati dal Consiglio. Bisogna quindi stabilire se, per il fatto che la decisione 16-58, adottata col consenso unanime del Consiglio, prevedeva all'articolo 13 un sistema fondato sul principio degli interessi moratori, l'Alta Autorità fosse tenuta a richiedere il consenso unanime del Consiglio per ogni decisione che se ne discostasse. Nulla lascia supporre che le decisioni dell'Alta Autorità adottate su parere conforme del Consiglio potessero venire modificate — anche su punti non fondamentali — solo grazie a nuove decisioni parimenti adottate su parere conforme del Consiglio. La censura relativa alla mancanza di parere conforme del Consiglio è quindi infondata. b) La ricorrente assume inoltre che la motivazione della decisione 7-61 è illogica, in quanto non illustra le ragioni per cui l'Alta Autorità non ha potuto eliminare gli inconvenienti del precedente sistema d'interessi moratori mediante una disciplina diversa da quella criticata. Le considerazioni esposte ai numeri 5, 6, 7 ed 8 della decisione mettono però chiaramente in rilievo gl'inconvenienti derivanti dalla riscossione d'interessi moratori sui contributi provvisori, nonché la necessità di unificare le date delle prestazioni per tutte le imprese soggette a perequazione, visto che i versamenti delle singole imprese non sono stati contemporanei, con pregiudizio per le une e vantaggio per le altre. L'ottavo «considerando» espone i risultati che, a giudizio dell'Alta Autorità, potrebbe dare il sistema di perequazione criticato. Tale motivazione mette chiaramente in luce sia le considerazioni che hanno dettato all'Alta Autorità l'adozione della criticata decisione 7-61, sia i principi su cui essa si fonda. Essendo la decisione adeguatamente motivata, anche questa censura va disattesa. c) La ricorrente lamenta ancora che la disciplina degli interessi, secondo la nuova disciplina introdotta dalla decisione 7-61, costituirebbe una discriminazione a danno delle imprese non responsabili del ritardo nel pagamento. Di fatto, la decisione 7-61 non prevede interessi moratori in caso di ritardato pagamento. L'esperienza ha però insegnato che, per vari motivi, spesso del tutto estranei alle imprese, l'ammontare esatto dei contributi si è potuto determinare solo con notevole ritardo. Il sistema predecente poteva in taluni casi richiedere un difficile e minuzioso esame dei singoli presupposti della responsabilità e concludersi con la deludente constatazione che il sistema di perequazione gravava effettivamente sulle varie imprese in modo non uniforme. Le imprese per le quali l'esatta determinazione dei contributi aveva potuto essere fatta solo con ritardo, avevano quindi avuto a loro disposizione per un certo periodo importi che avrebbero dovuto trovarsi in possesso della Cassa, con la conseguenza che le altre imprese avevano dovuto sopportare oneri supplementari senza alcuna contropartita e si erano perciò trovate doppiamente svantaggiate rispetto alle imprese in arretrato con il versamento dei contributi Tali disparità, provocate dalla disciplina precedente, erano destinate a ripercuotersi direttamente sulla concorrenza. Detto risultato era manifestamente in contrasto con le finalità e con le esigenze del sistema di perequazione, cioè col principio della ripartizione per quanto possibile uniforme delle prestazioni dovute dalle imprese partecipanti. L'Alta Autorità non poteva quindi mantenere in vigore la disciplina precedente, ma doveva sostituirla con un nuovo sistema che non presentasse più gli stessi inconvenienti. Se essa ha dunque riservato un trattamento uniforme a tutte le imprese morose di fatto, indipendentemente dal loro grado di colpa o di responsabilità, ciò si spiega con la circostanza che un regolamento maggiormente improntato alle concezioni tradizionali avrebbe provocato parzialità ed incertezze nel funzionamento del sistema di perequazione. È d'altronde assodato che il regolamento contenuto nella decisione 7-61 elimina per quanto possibile le inevitabili parzialità provocate dal ritardo nella liquidazione del sistema di perequazione. Anche questa censura e quindi infondata. d) La ricorrente assume infine che la decisione 7-61 è viziata in quanto impone oneri con effetto retroattivo, violando un principio giuridico fondamentale. Un sistema di perequazione quale quello in esame, che si fonda su una stretta interdipendenza delle prestazioni di tutte le imprese che ne fanno parte, deve innanzi tutto garantire il trattamento uniforme di tutti i contribuenti ed eliminare ogni discriminazione. La conservazione di un regolamento che assicurava a determinate imprese ingiuste situazioni di privilegio fondate su diritti o situazioni giuridiche acquisiti, sarebbe perciò in contrasto con gli scopi del sistema. Nell'ambito di questo è dunque necessario ritenere che gli organi competenti abbiano la facoltà di approvare le modifiche indispensabili per evitare eventuali discriminazioni. Poiché inoltre il consorzio si trova in liquidazione e quindi le prestazioni delle singole imprese sono state determinate in modo soltanto provvisorio, non è possibile evitare tali discriminazioni senza intaccare le situazioni giuridiche create dal difettoso regolamento precedente. Anche questa censura è dunque infondata. Per tutti questi motivi, il ricorso va respinto.

SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulle spese

paragrafo 1
La ricorrente è rimasta soccombente. Il comportamento degli organi di perequazione è stato però tale da confermarla nel proposito di contestare la legittimità dei contributi per il periodo anteriore al 1o febbraio 1957, cui si riferisce la maggior parte dell'importo litigioso. Per questi motivi, a norma dell articolo 69, n. 3, del regolamento di procedura, appare equo ripartire le spese come stabilito nel dispositivo della presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi, visti gli atti di procedura, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le parti nelle loro deduzioni orali, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il Trattato istitutivo della C.E.C.A., e in ispecie gli articoli 3, 4 b, 53 e 80, visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A., e in ispecie l'articolo 22, visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, e in ispecie gli articoli 38 e 69, LA CORTE respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1. Il ricorso è respinto. 2. La ricorrente sopporterà le spese da essa sostenute e metà delle spese sopportate dalla convenuta; la convenuta sopporterà la metà delle spese da essa incontrate.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 13 luglio 1965. Hammes Donner Lecourt Delvaux Trabucchi Strauß Monaco Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 13 luglio 1965. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente Ch. L. Hammes

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze