Sez. 3, Sentenza n. 4215 del 08/01/1980 Ud. (dep. 27/03/1980) Rv. 144837 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA E D'ARTE) - CONTRABBANDO - CONFISCA - CONFORMITA ALLA LEGGE DOGANALE - DIFFERENZE DALLA CONFISCA PREVISTA DAL CODICE PENALE.*
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA E D'ARTE) - CONTRABBANDO - CONFISCA - CONFORMITA ALLA LEGGE DOGANALE - DIFFERENZE DALLA CONFISCA PREVISTA DAL CODICE PENALE.*
Il legislatore, qualora si verifichi una esportazione abusiva di un'opera d'arte, ha comminato la confisca precisando che essa ha luogo in conformita delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Da cio consegue che in tale materia trova piena applicazione l'art 301 DPR 23 gennaio 1973, n 43, che riproduce la disposizione di cui all'art 116 legge doganale, in modo che, in caso di esportazione, e sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. La confisca prevista dalla legge doganale si differenzia percio da quella disciplinata in via generale dall'art 240 cod pen giacche tale ultima norma attribuisce al giudice la facolta e non l'Obbligo di ordinare la confisca e solo quando vi sia stata condanna ad eccezione delle ipotesi in cui le cose sequestrate presentino un intrinseco carattere criminoso. Quindi, gli oggetti di carattere artistico esportati abusivamente vengono equiparati per cio che attiene la disciplina della confisca alle cose oggetto di contrabbando e, qualora ricorra l'ipotesi del contrabbando, la confisca deve essere disposta in ogni caso, cioe non soltanto quando vi sia accertamento giudiziale del contrabbando, ma anche quando l'imputato venga assolto o dichiarato non punibile o non penalmente perseguibile per cause soggettive che non interrompano il rapporto delle cose con l'introduzione illegittima nel territorio dello stato.*
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 66 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 116 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)