Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16327 del 30/07/2020 (Rv. 658747 - 02)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Procedimento di equa riparazione - Riduzione del compenso al difensore ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 140 del 2012 - Motivazione - Necessità - Esclusione - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà ex art. 9 del d.m. n. 140 del 2012, senza necessità di specifica motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 9, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)