Sez. 3 - , Sentenza n. 21066 del 19/10/2016 (Rv. 642936 - 02)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE | Rapporti tra i soci illimitatamente responsabili - Inadempimento di obbligazione contratta dalla società verso uno di essi - Titolo estraneo al rapporto sociale - Estensione dell'azione del socio creditore verso la società nei confronti di altro socio - Condizioni e limiti - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE
In tema di società di persone, non sussiste la responsabilità illimitata del socio, nei confronti degli altri soci, per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, sicché l'estensione agli altri soci dell'azione promossa dal socio creditore contro la società è configurabile solo ove sussista un effettivo squilibrio tra i soci medesimi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali. (Nella specie, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha escluso l'esistenza di un tale squilibrio quanto agli oneri relativi ad un rapporto locatizio fatto valere in giudizio, contro la società, da uno dei suoi unici due soci collettivisti, atteso che l'immobile alla stessa locato era risultato in comproprietà paritaria tra questi ultimi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)