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Sez. 1, Sentenza n. 2 del 02/01/1961 (Rv. 881371 - 01)

PROFESSIONI INTELLETTUALI - GEOMETRA - IMPIEGATO COMUNALE - ISCRIZIONE NELL'ALBO - INAMMISSIBILITÀ - DIVERSA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE - IRRILEVANZA.
Stato
decisa il 1961-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881371-01

PROFESSIONI INTELLETTUALI - GEOMETRA - IMPIEGATO COMUNALE - ISCRIZIONE NELL'ALBO - INAMMISSIBILITÀ - DIVERSA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE - IRRILEVANZA.

In base al combinato disposto dell'art. 7 del regolamento per la professione di geometra (RD 274 del 1929) e dell'art. 241 della legge comunale e provinciale, l'Esercizio di detta professione è incompatibile con la qualità di impiegato presso il comune (nella specie, impiegato presso l'ufficio tecnico comunale). Ne consegue la cancellazione dall'albo dei Geometri, ad evitare la quale non giova addurre l'esistenza di una diversa norma contenuta nel regolamento comunale locale e nel capitolato di servizio, poiché questi, come regolamenti di organizzazione, possono esplicarsi soltanto secundum legem, non mai contra legem

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1929 num. 274 art. 7, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)